I nuovi valori limite di qualità dell’ aria ambiente

Sono indicati nel Decreto 2 aprile 2002, n. 60 del Ministero dell’Ambiente

A partire dal 2005 i valori limite di qualità dell’ aria ambiente dovranno essere fatti rispettare rigidamente da regioni ed enti locali, valori che comporteranno da parte dei sindaci l’adozione di provvedimenti ancora più drastici per quanto riguarda il traffico cittadino degli autoveicoli. Lo prevede il Decreto 2 aprile 2002, n. 60 del Ministero dell’ ambiente e della tutela del territorio – pubblicato nel S.O. n. 77 della Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2002 – concernente il ” Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell’ aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell’ aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio”. Oltre ai valori più severi di quelli attualmente vigenti a livello nazionale, il Decreto ministeriale fissa criteri e metodologie per la misurazione e la raccolta dei dati, nonché le modalità da seguire per tenere informato il pubblico sulla qualità dell’ aria ambiente. La Direttiva 1999/30/CE – il cui testo è stato aggiornato dalle modifiche apportate dalla Decisione della Commissione 17 ottobre 2001, n. 744 – prevede le seguenti finalità: -stabilire valori limite e, ove opportuno, soglie di allarme per le concentrazioni di biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi azoto, particelle e piombo nell’ aria ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull’ ambiente in generale; valutare le concentrazioni nell’ aria ambiente di biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, particelle e piombo in base a metodi e criteri comuni; ottenere informazioni adeguate sulle concentrazioni di biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, particelle e piombo nell’ aria ambiente e garantire che siano rese pubbliche; mantenere la qualità dell’ aria dove essa è buona e migliorarla negli altri casi relativamente al biossido di zolfo, al biossido di azoto, agli ossidi di azoto, alle particelle e al piombo.Il Decreto riporta negli allegati i valori limite e la soglia di allarme dei citati inquinanti atmosferici, così come indicato negli allegati della direttiva 1999/39/CE. Per quanto riguarda i valori limite per il benzene e il monossido di carbonio, il decreto ministeriale si richiama alle indicazioni della direttiva 2000/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 novembre 2000. Il quadro normativo nazionale è ora più omogeneo, in quanto i valori individuati dall’ Unione Europea e recepiti dal provvedimento del Ministero dell’ ambiente dovranno essere rispettati ovunque. Per quanto riguarda gli obblighi amministrativi, le regioni dovranno effettuare una valutazione preliminare della qualità dell’ aria ambiente e comunicare i dati relativi, attraverso l’ Agenzia Nazionale per la Protezione dell’ Ambiente ( ANPA), al Ministero dell’ ambiente entro tre mesi dall’ entrata in vigore del Decreto ministeriale – cioè dal 28 marzo 2002 – per il biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, particelle e piombo ed entro il 13 dicembre 2002 per il benzene e il monossido di carbonio.

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