I tenori massimi di alcun i contaminanti nei prodotti alimentari.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 111/£ del 30 aprile 2011 è pubblicato il Regolamento (UE) N. 420/2011 della Commissione del 29 aprile 2011 che modifica il regolamento(CE) n. 1881/2006
Che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari.

Il citato regolamento(CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari e definisce i livelli massimi dei contaminanti in una serie di prodotti alimentari.
Ad esempio, per ragioni di coerenza, è necessario modificare per quanto riguarda i crostacei contaminanti quali il piombo, mercurio, diossine e PCB e idrocarburi policiclici aromatici.

I molluschi bivalvi quali le cozze verdi e le ostriche possono accumulare livelli di cadmio analogamente alle alghe marine. Poiché la polvere di ostriche sono prodotti venduti come integratori alimentari, analogamente alle alghe marine essiccate, è necessario che il tenore massimo di cadmio nei molluschi bivalvi essiccati sia uguale a quello già fissato per le alghe marine essiccate e i prodotti derivati da alghe marine.

Il presente regolamento sottolinea che i tenori massimi predefiniti per il piombo e il cadmio nella frutta e negli ortaggi non sono realistici nel caso delle alghe marine, che in natura possono contenere quantità più elevate. E’ quindi necessario escludere le alghe marine dall’applicazione dei tenori massimi predefinti per il piombo e il cadmio nella frutta e negli ortaggi. E’ necessario raccogliere maggiori dati sulla presenza di tali contaminanti al fine di determinare la necessità di fissare tenori massimi specifici più realistici per il piombo e il cadmio nelle alghe marine.

E’ inoltre necessario aggiornare le disposizioni relative al monitoraggio e alle relazioni tenendo conto delle raccomandazioni recenti in materia di monitoraggio concernenti il carbammato di etile, le sostanze perfluoroalchiliche e l’acrilammide. Poiché la decisione 2006/504/CE della Commissione è stata abrogata e sostituita dal regolamento (CE) n. 1152/2009 della Commissione, è necessario sostituire il riferimento alla decisione 2006/504/CE con un riferimento al regolamento (CE) n. 1152/2009. E’ inoltre precisare quali dati devono essere comunicati ala Commissione e quali devono essere comunicati all’EFSA.

Con l’adozione del presente regolamento, il regolamento (CE) n. 1881/2006 è moficato come segue:
1) l’articolo 9 è così modificato:
a) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
“2. Gli Stati membri e le parti interessate comunicano ogni anno alla Commissione i risultati delle indagini intraprese e i progressi nell’applicazione delle misure preventive volte a evitare la contaminazione da ocratgossina A, deossinivalenolo, zedralenone, fumosine B1 e B2 e tossine T-2 e HT-2. La Commissione mette tali risultati a disposizione degli Stati membri. I
relativi dati in merito all’occorrenza delle sostanze sono comunicati all’EFSA.
3)Gli Stati membri sono tenuti a comunicare i risultati relativi alle aflatossine, ottenuti conformemente al regolamento (CE) n. 1152/2009 della Commissione. Gli Stati membri sono tenuti a comunicare all’EFSA i risultati relativi al furano, al carbammato di etile, alle sostanze perfluoroalchidiche e all’acrilammide.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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