Sulla Gazzetta Ufficiale dellUE L 171/32 del 29.6.2007 è pubblicato il regolamento(CE) N. 717/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2007 relativo al roaming sulle reti pubbliche di telefonia mobile allinterno della Comunità e che modifica la direttiva 2002/21/CE.
Nel primo considerando del Regolamento (CE) n. 717/2007 si sottolinea che i prezzi elevati che devono pagare gli utenti delle reti pubbliche di telefonia mobile, ad esempio studenti, viaggiatori daffari e turisti, per utilizzare i telefoni cellulari quando viaggiano in altri paesi delle Comunità costituiscono una fonte di preoccupazione per le autorità nazionali di regolamentazione, come pure per i consumatori e le istituzioni comunitarie. I prezzi al dettaglio eccessivi sono imputabili ai prezzi elevati praticati allingrosso dalloperatore straniero della rete ospitante nonché, in numerosi casi, ai forti ricarichi applicati al dettaglio dalloperatore di rete dellutente. Spesso le riduzioni dei prezzi allingrosso non vengono trasferite al cliente al dettaglio. Sebbene alcuni operatori abbiano recentemente introdotto sistemi tariffari che offrono ai clienti condizioni più favorevoli e prezzi più bassi, è evidente che il rapporto tra costi e prezzi non è quello che prevarrebbe in mercati pienamente competitivi.
La creazione di uno spazio sociale, dellistruzione e culturale europeo basato sulla mobilità delle persone dovrebbe agevolare la comunicazione tra le persone al fine di costituire una vera e propria Europa per i cittadini.
Il presente regolamento non è un provvedimento isolato, ma integra e rafforza le disposizioni previste dal quadro normativo per le comunicazioni elettroniche del 2002 per quanto concerne il roaming intracomunitario. Tale quadro non ha dotato le autorità nazionali di regolamentazione di strumenti sufficienti per adottare unazione efficace e decisiva per quanto riguarda i prezzi dei servizi di roaming allinterno della Comunità e non assicura pertanto il corretto funzionamento del mercato interno dei servizi di roaming. Il presente regolamento costituisce uno strumento idoneo
a correggere tale situazione.
Infatti, con tale regolamento viene istituito un approccio comune destinato a garantire che gli utenti delle reti pubbliche di telefonia mobile che viaggiano allinterno della Comunità non paghino prezzi eccessivi per i servizi vocali di roaming intracomunitario quando effettuano e ricevono chiamate, contribuendo in tal modo al corretto funzionamento del mercato interno e conseguendo nel contempo un elevato livello di tutela dei consumatori, salvaguardando la concorrenza tra gli operatori di telefonia mobile e preservando gli incentivi allinnovazione e la scelta del consumatore.
Fissa le norme relative alle tariffe che gli operatori di telefonia mobile possono addebitare per la fornitura di servizi di roaming intracomunitario per chiamate vocali effettuate a partire da e verso destinazioni allinterno della Comunità e si applica sia alle tariffe praticate allingrosso tra gli operatori di rete che alle tariffe praticate al dettaglio dai fornitori del paese dorigine. Altresì, il regolamento fissa norme volte ad accrescere la trasparenza dei prezzi e migliorare lerogazione di informazioni tariffarie agli utenti dei servizi di roaming intracomunitario.
La creazione di uno spazio sociale, dellistruzione e culturale europeo basato sulla mobilità delle persone dovrebbe agevolare la comunicazione tra le persone al fine di costituire una vera e propria Europa per i cittadini.
Il presente regolamento non è un provvedimento isolato, ma integra e rafforza le disposizioni previste dal quadro normativo per le comunicazioni elettroniche del 2002 per quanto concerne il roaming intracomunitario. Tale quadro non ha dotato le autorità nazionali di regolamentazione di strumenti sufficienti per adottare unazione efficace e decisiva per quanto riguarda i prezzi dei servizi di roaming allinterno della Comunità e non assicura pertanto il corretto funzionamento del mercato interno dei servizi di roaming. Il presente regolamento costituisce uno strumento idoneo
a correggere tale situazione.
Infatti, con tale regolamento viene istituito un approccio comune destinato a garantire che gli utenti delle reti pubbliche di telefonia mobile che viaggiano allinterno della Comunità non paghino prezzi eccessivi per i servizi vocali di roaming intracomunitario quando effettuano e ricevono chiamate, contribuendo in tal modo al corretto funzionamento del mercato interno e conseguendo nel contempo un elevato livello di tutela dei consumatori, salvaguardando la concorrenza tra gli operatori di telefonia mobile e preservando gli incentivi allinnovazione e la scelta del consumatore.
Fissa le norme relative alle tariffe che gli operatori di telefonia mobile possono addebitare per la fornitura di servizi di roaming intracomunitario per chiamate vocali effettuate a partire da e verso destinazioni allinterno della Comunità e si applica sia alle tariffe praticate allingrosso tra gli operatori di rete che alle tariffe praticate al dettaglio dai fornitori del paese dorigine. Altresì, il regolamento fissa norme volte ad accrescere la trasparenza dei prezzi e migliorare lerogazione di informazioni tariffarie agli utenti dei servizi di roaming intracomunitario.
Fonte: Eur-Lex
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