Il Codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 64/1 del 4 marzo 2006 è pubblicato il Regolamento(CE)n.336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2006 sull’attuazione nella Comunità del codice internazionale di gestione della sicurezza e che abroga il regolamento(CE)n.3051/95 del Consiglio.

Il Regolamento (CE)n.3051/95 del Consiglio, dell’8 dicembre 1995, sulla gestione della sicurezza dei traghetti passeggeri roll-on-roll-off (traghetti ro-ro), ha reso il Codice ISM (noto come Codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell’inquinamento) obbligatorio a livello comunitario a decorrere dal 1° luglio 1996 per tutti i traghetti passeggeri ro-ro che effettuano servizi di linea da e per i porti degli Stati membri della Comunità, su rotte nazionali e internazionali, a prescindere dalla bandiera. Si è trattato di un primo passo nel senso di garantire un’applicazione uniforme e coerente in tutti del Codice ISM in tutti gli Stati membri. Tale Codice è diventato progressivamente obbligatorio perla maggior parte delle navi che effettuano viaggi internazionali dopo l’inserimento del Capitolo IX “Gestione della sicurezza delle navi”, adottato il 24 maggio 1994, nella convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974 (SOLAS).
Poiché dal 1° luglio 2002 il Codice ISM è diventato obbligatorio per le società di navigazione che gestiscono altre navi da carico e unità mobili di perforazione offshore pari o superiori a 500 tonnellate di stazza lorda, in viaggi internazionali, il Parlamento europeo e il Consiglio dell’UE hanno ritenuto opportuno adottare il nuovo Regolamento(CE)n.336/2006 del 15 febbraio 2006 che abroga il Regolamento(CE)n.3051/95 per introdurre nuove norme tendenti a rafforzare la gestione della sicurezza e l’esercizio della sicurezza stessa delle navi e della prevenzione dell’inquinamento prodotto dalle navi stesse, assicurando la conformità al codice ISM da parte delle società che le gestiscono mediante: a) l’istituzione ,l’attuazione e il corretto mantenimento da parte delle società dei sistemi della gestione della sicurezza sia a bordo che a terra e b) il controllo di tali attività da parte delle amministrazioni dello Stato di bandiera e dello Stato di approdo.

Fonte: Eur-Lex

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