La Cassazione Civile stabilisce che tale criterio può essere quello equitativo
Con la pronuncia del 15 settembre 2006 n. 19965, la Cassazione Civile – Sezione Lavoro – riconfermando che il danno conseguente a dequalificazione professionale (come stabilito in via definitiva nella sentenza delle sezioni unite n. 6572 del 2006) non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo e, quindi, dalla conseguente prova, il cui onere incombe sullo stesso lavoratore demansionato, chiarisce che il criterio di liquidazione idoneo per il relativo risarcimento può essere quello equitativo, individuandone i presupposti e i relativi parametri di riferimento che devono supportare la motivazione della statuizione giudiziale. Sul punto, tra gli altri precedenti, cfr. Cass. n. 16202 del 2002. AG