Il Direttore d’azienda è responsabile dei morti sul lavoro se non c’è stata prevenzione.

Lo ha stabilito la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza 18998/2009, confermando una sentenza della Corte di Appello di Milano con la quale veniva stabilito che il direttore dei lavori di un’impresa, delegato alla sicurezza, deve predisporre tutte le misure dirette a prevenire infortuni sul lavoro, e può essere ritenuto responsabile della morte di un operaio se tali misure non erano state predisposte o erano insufficienti.

La Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Voghera nei confronti del direttore dei lavori di un’impresa per non avere, quale direttore e delegato alla sicurezza di uno stabilimento, predisposto o fatto predisporre idonei sottopalchi di protezione o elementi di ripartizione del carico sui lucernari del tetto di detto stabilimento, al fine di evitare cadute dall’alto degli operai che ivi si recassero per lavori di manutenzione dei canali di gronda, nonché del delitto di omicidio colposo perché, nella su qualità, per colpa e violazione delle suddette norme antinfortunistiche, affidando ad un lavoratore lavori di manutenzione dei canali di scolo e delle gronde sul tetto di un capannone, aveva causato allo stesso, a seguito della caduta dall’altezza di otto metri, avvenuta per cedimento sotto il suo peso di un lucernario in vetroresina, lesioni personali gravissime, cui conseguiva il decesso.

Contro tale sentenza l’imputato e la società hanno proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che l’infortunio era avvenuto a causa della condotta imprudente dell’operaio, che “gironzolava” sul tetto.
La Suprema Corte di Cassazione, respingendo il ricorso e confermando la condanna, ha evidenziato:
– l’imputato, quale direttore e delegato alla sicurezza dello stabilimento, deve rispondere penalmente del delitto e della contravvenzione ascrittagli, in quanto l’accertata causa della morte dell’operaio era da collegare eziologicamente alla sua condotta omissiva colposa, tenuto conto che la posizione di garanzia nei confronti dell’operaio lo obbligava, ai sensi delle disposizioni antinfortunistiche, ad avvertirlo specificatamente dei rischi di caduta dall’alto connessi alla pulitura dei canali di scolo e delle grondaie del tetto del capannone, ed a fornirgli, in ogni caso, le misure di protezione idonee ad evitare tali rischi;
– la prospettazione di una causa di esenzione da colpa che si richiami alla condotta imprudente del lavoratore non è rilevante allorché chi la invoca sia in colpa per non avere negligentemente impedito l’evento lesivo, che è conseguito, nella specie, dall’avere la vittima operato nella zona di lavoro, senza essere specificatamente informata delle condizioni di pericolo esistenti nella zona di circostante e senza essere stata protetta dalle opere provvisionali idonee ad evitare cadute dal tetto;
– l’errore sulla legittima aspettativa che non si verifichino condotte imprudenti dei lavoratori non è invocabile, non solo per la illiceità della proprio condotta omissiva, ma anche per la mancata attività diretta ad evitare l’evento, imputabile a colpa altrui, quando si è, come del caso “de quo”, nella possibilità in concreto di impedirlo: è il cosiddetto “doppio aspetto della colpa”, secondo cui si risponde sia per colpa diretta sia per colpa indiretta, una volta che l’incidente dipende dal comportamento dell’agente, che invoca a sua discriminante la responsabilità altrui.

La normativa antinfortunistica, infatti, “mira salvaguardare l’incolumità del lavoratore non solo dai rischi derivanti da incidenti o fatalità, ma anche da quelli che possono scaturire dalle sue stesse disattenzioni, imprudenze o disubbidienze alle istruzioni o prassi raccomandate, purchè connesse allo svolgimento dell’attività lavorativa. Sussistendo questa ipotesi, è affermato dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte il principio giuridico che, in caso di infortunio sul lavoro originato dall’assenza o inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale esclusiva può essere attribuita al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all’evento, quando questo sia da ricondursi anche alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbe valse a neutralizzare il rischio di siffatto comportamento.

(LG-FF)

Approfondimenti

Precedente

Prossimo