Il Dirigente Scolastico e la sicurezza sul lavoro: Un contributo dell’Avvocato Dubini

Pubblichiamo un contributo di Rolando Dubini che illustra le funzioni, gli obblighi e le responsabilità del dirigente scolastico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche alla luce della giurisprudenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO E LA SICUREZZA SUL LAVORO. Di Rolando Dubini.

“Ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 165 del 2001, “il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell’istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali”.
Il Dirigente scolastico è titolare di funzioni di carattere amministrativo (art. 25 D.Lgs. n. 165 del 2001):
• Obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sulla attività degli operatori scolastici;
• Obbligo di garantire la sicurezza della scuola e la disciplina tra gli alunni.

Il Dirigente scolastico è titolare di obblighi preventivi e protettivi in materia di prevenzione e protezione antinfortunistica e igiene del lavoro (D.Lgs.81/2008) che, in qualità di datore di lavoro, sono:
– Individuare e valutare i rischi per la salute e sicurezza;
– Eliminare e/o ridurre i rischi alla fonte;
– Adottare tutte le necessarie ed adeguate misure di tutela prevenzionistica e protezionistica tecniche, organizzative e procedurali, dando costantemente priorità alle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali;
– Fornire la necessaria segnaletica di sicurezza;
– Designare il Responsabile del S(servizio).P(prevenzione).P(protezione)., il Medico Competente (ove previsto), gli addetti alle emergenze e al primo soccorso;
– Svolgere la sorveglianza sanitaria se sussistono i rischi specifici e allontanare i lavoratori dall’esposizione a rischio per motivi sanitari inerenti la loro sicurezza e salute;
– Informare, formare e addestrare dirigenti, preposti e lavoratori sui rischi presenti e sui modi di fronteggiarli adeguatamente;
– Predisporre la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, eventualmente richiedendo all’ente tenutovi l’intervento previa segnalazione qualificata e dettagliata dei rischi esistenti;
– Programmare le misure per il miglioramento continuo anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi, regolamenti d’Istituto e codici etici;
– Prevedere e organizzare tutte le necessarie misure di emergenza (antincendio, primo soccorso, evacuazione);
– Organizzare la riunione periodica del SPP almeno una volta l’anno.
Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può ovviamente avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti….”

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