Il diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica.

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), ha pubblicato il 12 febbraio 2010
Un’indagine conoscitiva dal titolo “Il diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica” il cui testo riportiamo nel link.

In sintesi, questi sono alcuni punti di maggior rilievo dell’indagine.
Punto di partenza dell’indagine: la constatazione che la possibilità di distribuire e di scambiare contenuti attraverso nuovi canali digitali fa sì che qualsiasi contenuto sia distribuito senza che i legittimi titolari siano in grado di esercitare un effettivo controllo. I differenti interessi in gioco, infatti, esprimono un crescente contrasto fra il diritto d’autore ed altri istituti fondamentali del nostro ordinamento, quali, soprattutto, la libertà di espressione, la privacy e il diritto di accesso alla cultura e ad Internet.

C’è quindi l’esigenza di riformare il quadro del diritto d’autore in Italia, per garantire:
– da una parte, un’efficace applicazione del diritto d’autore e del diritto all’equa remunerazione degli stessi autori;
– dall’altra, la tutela dei diritti dei cittadini or ora citati (privacy ecc.).
Dall’indagine emerge la piena competenza dell’Autorità in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica.
Essendo, infatti, un’Autorità amministrativa indipendente, essa
– svolge funzioni “super partes” di garanzia e di vigilanza del sistema delle comunicazioni elettroniche, per assicurare il rispetto delle regole del mercato e dei consumatori;
– persegue fini pubblici, in quanto tutela e contempera tra loro interessi protetti dalla Costituzione (l’informazione, la libertà di manifestazione del pensiero, l’iniziativa economica privata, la concorrenza).
Da parte sua, la SIAE, essendo un ente pubblico su base associativa, persegue specifici fini privatistici (cioè quelli degli associati) di tutela, soprattutto patrimoniale, delle opere dell’ingegno e, in generale, del diritto d’autore.
Ne consegue che:
– L’Autorità è Organo che ha l’obbligo di svolgere attività di vigilanza sulle reti di comunicazione elettronica, attraverso azioni di presenzio ne e di accertamento degli illeciti;
– La SIAE, invece, realizza attività operative e iniziative di cooperazione, sulla base di uno schema istruttorio definito dall’Autorità.

L’indagine, per definire le possibili azioni da porre in essere da parte dell’Autorità, effettua un’analisi tecnica ed economica del fenomeno della “pirateria on line”, derivante da “download”, “peer to peer” (P2P) e “streaming “ illegale di video e audio web. Ma i dati su queste diverse tipologie di traffico sono attualmente in possesso non dell’Autorità ma degli operatori fornitori
dell’accesso ad Internet.
Il fenomeno della “ pirateria on line” apparfe legato anche al grado di diffusione della banda larga, perché, mentre il “download” di file audio può avvenire anche con banda limitata, quello di contenuti video necessita di banda più ampia (e ciò potrebbe significare che, aumentando la disponibilità di banda, aumenti anche la pirateria.

Tuttavia, uno studio effettuato sul traffico mondiale, dimostra che il fenomeno P2P appare in diminuzione mentre sono in crescita gli abbonamenti a banda larga. La diffusione della banda larga, quindi, potrebbe essere un deterrente rispetto al P2P, promuovendo il mercato legale dei contenuti digitali audiovisivi.
In definitiva, emerge dall’indagine un quadro tecnico e normativo complesso, dove tuttavia è necessario inquadrare la possibilità di azione di vigilanza dell’Autorità.

E’chiara la competenza esclusiva dell’Autorità nel prevenire ed accertare le violazioni del diritto d’autore su reti di comunicazione elettronica, ma obblighi di monitoraggio o misure tecniche in capo possono essere imposti agli ISP rispettando le condizioni definite dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Secondo l’Autorità, una prima ipotesi di lavoro è di imporre agli ISP l’obbligo di sorveglianza finalizzato a comunicare periodicamente all’Autorità stessa i dati di traffico Internet, aggregati ed in forma anonima, così da salvaguardare il principio della privacy e della neutralità della rete.

(LG-FF)

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