Sempre norma del succitato regolamento, è stato effettuato un riesame tempestivo dei criteri ecologici e delle pertinenti regole in materia di valutazione e di accertamento previsti della decisione 2002/231/CE della Commissione, del 18 marzo 2002, che stabilisce criteri modificati per lassegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica alle calzature e che modifica la decisione 1999/179/CE. Tali criteri ecologici e le pertinenti regole in materia di valutazione e di accertamento sono validi fino al 31 marzo 2010.
Il gruppo di prodotti calzaturecomprende tutti gli articoli di abbigliamento destinati alla protezione o alla copertura del piede e muniti di una suola fissa a contatto con il terreno. Le calzature non devono contenere componenti elettriche o elettroniche.
(LG-FF)