Il marchio comunitario di qualità ecologica delle calzature.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 196/27 del 28 luglio 2009 è pubblicata la Decisione della Commissione 2009/563/CE del 9 luglio 2009 che stabilisce i criteri per l’attribuzione del marchio comunitario di qualità ecologica alle calzature.

A norma del regolamento (CE) n. 1980/2000 il marchio comunitario di qualità ecologica può essere attribuito a prodotti le cui caratteristiche consentono di contribuire in misura considerevole al miglioramento . Detto regolamento prevede che i criteri specifici per l’attribuzione del marchio di qualità ecologica siano stabiliti per gruppi di prodotti, in base ai criteri elaborati dal comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica.

Sempre norma del succitato regolamento, è stato effettuato un riesame tempestivo dei criteri ecologici e delle pertinenti regole in materia di valutazione e di accertamento previsti della decisione 2002/231/CE della Commissione, del 18 marzo 2002, che stabilisce criteri modificati per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica alle calzature e che modifica la decisione 1999/179/CE. Tali criteri ecologici e le pertinenti regole in materia di valutazione e di accertamento sono validi fino al 31 marzo 2010.

Il gruppo di prodotti “calzature”comprende tutti gli articoli di abbigliamento destinati alla protezione o alla copertura del piede e muniti di una suola fissa a contatto con il terreno. Le calzature non devono contenere componenti elettriche o elettroniche.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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