IL marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE).

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 27/1 del 30.1.2010 è pubblicato il Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE).

Con il regolamento(CE) n. 1980/2000 del Parlamento e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica, si è inteso istituire un sistema relativo all’assegnazione di un marchio di qualità ecologica a partecipazione volontaria, per promuovere prodotti con minore impatto sull’ambiente durante l’intero ciclo i vitae per ferire ai consumatori informazioni accurate, non ingannevoli e scientificamente fondate sull’impatto ambientale dei prodotti.

L’esperienza maturata con l’applicazione del regolamento (CE) n. 1980/2000 ha mostrato la necessità di modificare tale sistema di marchio di qualità ecologica in modo da aumentarne l’efficacia e semplificarne il funzionamento.
In base alle considerazioni di cui sopra, il sistema modificato deve essere applicato conformemente alle disposizioni dei trattati, incluso in particolare il principio di precauzione quale sancito all’articolo 174, paragrafo 2, del trattato CE e, nel contempo, garantire il coordinamento tra il sistema del marchio Ecolabel UE e l’elaborazione delle specifiche nell’ambito della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia.
Il presente regolamento si applica a tutti i beni e servizi destinati alla distribuzione, al consumo o all’uso sul mercato comunitario, a titolo oneroso o gratuito.

Il presente regolamento no si applica né ai medicinali per uso umano definiti alla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, né ai medicinali per uso veterinario definiti dalla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari, né ai dispositivi medici di qualsiasi tipo.
Come previsto dall’articolo 5 del presente Regolamento, la Commissione istituisce un Comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica (CUEME) composto dai rappresentanti degli organismi competenti di tutti gli Stati membri di cui all’articolo 4 e dai rappresentanti delle altre parti interessate. Il CUEME elegge il proprio presidente conformemente al regolamento interno. il CUEME contribuisce all’elaborazione e alla revisione dei criteri per il marchio Ecolabel UE e a ogni eventuale riesame dell’attuazione del sistema del marchio Ecolabel UE. Esso inoltre consiglia e assiste la Commissione in questo ambito, in particolare formulando raccomandazioni sui requisiti minimi di prestazione ambientale.

I requisiti generali per i criteri del marchio Ecolabel UE sono basati, innanzitutto, sulla prestazione ambientale dei prodotti, tenendo conto dei più recenti obiettivi strategici della Comunità in ambito ambientale e devono essere determinati su base scientifica e considerando l’intero ciclo di vita dei prodotti. Inoltre, i criteri del marchio Ecolabel UE comprendono i requisiti intesi a garantire che i prodotti recanti il marchio Ecolabel UE funzionino secondo l’uso previsto.
Qualora sia necessaria una revisione non sostanziale dei criteri, può essere applicata la procedura di revisione applicata di cui all’allegato I, parte C.
Entro il 19 febbrfaio 2011, il CUEME e la Commissione concordano un piano di lavoro comprendente una strategia e un elenco non esaustivo di gruppi di prodotti. Tale pia no prenderà in considerazione altre azioni della Comunità (ad esempio in materia di appalti pubblici verdi) e può essere aggiornato in funzione dei più recenti obiettivi strategici della Comunità nel settore dell’ambiente. Tale piano è aggiornato regolarmente.
Il marchio Ecolabel ha la forma illustrata nell’allegato II del presente regolamento.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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