“Il nuovo manutentore antincendio” di Diego Cerrone

Pubblichiamo l’approfondimento tecnico “Il nuovo manutentore antincendio” dell’Ing. Diego Cerrone, Funzionario responsabile Ufficio prevenzione e sicurezza tecnica Direzione regionale VV.F. Campania.

Il “nuovo” manutentore antincendio

Dal 25 settembre 2022 entrerà in vigore il D.M. 1 settembre 2021 “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (più appresso chiamato “decreto”). Anche questo decreto contribuirà alla definitiva messa in soffitta del D.M. 10 marzo 1998.
Il decreto stabilisce, in attuazione dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.
Per definizione il datore di lavoro è tenuto a garantire i controlli e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio, servendosi di tecnici manutentori qualificati secondo modalità stabilite nell’Allegato II del decreto. Tale qualificazione è valida su tutto il territorio nazionale.
Il datore di lavoro predisporrà un registro dei controlli dove annotare i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d’uso e manutenzione. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo, come i vigili del fuoco.
Il manutentore effettuerà la manutenzione secondo la regola dell’arte ovvero in accordo a norme e specifiche tecniche pertinenti, ed al manuale di uso e manutenzione dell’impianto, dell’attrezzatura o del sistema di sicurezza antincendio (ad esempio le UNI 10779 per le reti di idranti oppure le UNI EN 12845 per gli impianti sprinkler o le alimentazioni idriche oppure le UNI EN 13565-2 per i sistemi di spegnimento a schiuma).
Oltre all’attività di controllo periodico e di manutenzione, le attrezzature, gli impianti e i sistemi di sicurezza antincendio sono sottoposti alla sorveglianza definita come “insieme di controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti. La sorveglianza può essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti dopo aver ricevuto adeguate istruzioni”.

Fonte: Associazione Ambiente e Lavoro

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