Nel S.O. n. 184 della Gazzetta Ufficiale n. 186 dell11 agosto 2006 è pubblicato il Decreto Legislativo 1° agosto 2006,n. 249 relativo alle Norme in materia di procedimento disciplinare a carico dei notai, in attuazione dellarticolo 7, comma 1, lettera e) della legge 28 novembre 2005, n. 246.
Larticolo 7 della legge 28 novembre 2005, n. 246, reca la delega al Governo in materia di ordinamento del notariato e degli archivi notarili.
Il Governo, sulla base della delega ricevuta dal Parlamento per il riassetto normativo in materia di ordinamento del notariato, ha varato il decreto legislativo 1 agosto 2006, n. 249 che rivede il capitolo sanzionatorio. Il provvedimento istituisce una commissione di disciplina, presieduta da un magistrato, le cui decisioni sono impugnabili davanti alla Corte di appello, ridefinisce le tipologie delle pene e aggiorna i valori di quelle pecuniarie. Il potere di iniziativa disciplinare è attribuito al Procuratore della Repubblica, al consiglio notarile e al conservatore dellarchivio, per le infrazioni da questi rilevate. Inoltre, viene introdotta la sospensione del decorso della prescrizione dellillecito in caso di apertura di procedimento penale, fino al passaggio in giudicato della sentenza e rivista la normativa sulla recidiva.
Il Governo, sulla base della delega ricevuta dal Parlamento per il riassetto normativo in materia di ordinamento del notariato, ha varato il decreto legislativo 1 agosto 2006, n. 249 che rivede il capitolo sanzionatorio. Il provvedimento istituisce una commissione di disciplina, presieduta da un magistrato, le cui decisioni sono impugnabili davanti alla Corte di appello, ridefinisce le tipologie delle pene e aggiorna i valori di quelle pecuniarie. Il potere di iniziativa disciplinare è attribuito al Procuratore della Repubblica, al consiglio notarile e al conservatore dellarchivio, per le infrazioni da questi rilevate. Inoltre, viene introdotta la sospensione del decorso della prescrizione dellillecito in caso di apertura di procedimento penale, fino al passaggio in giudicato della sentenza e rivista la normativa sulla recidiva.
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