“Il nuovo reato di omicidio sul lavoro: le novità del Disegno di Legge” – Studio Legale Associato LCG

Pubblichiamo l’approfondimento “Il nuovo reato di omicidio sul lavoro: le novità del Disegno di Legge” a cura dello Studio Legale Associato LCG Lecis Cannella Grassi.

Il nuovo reato di omicidio sul lavoro: le novità del Disegno di Legge

Sono stati 476 i morti per infortuni sui luoghi di lavoro dall’inizio dell’anno, oltre 1000 se si contano i morti sulle strade ed in itinere; nel 2016 i decessi sono stati 641; questi i dati condivisi dall’Osservatorio Indipendente di Bologna.

Introdurre due nuove fattispecie di reato (“Omicidio sul lavoro” e “Lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime”) e fare intendere che l’integrità e sicurezza dei lavoratori meritano una tutela “rafforzata”, che non può trovare riscontro in fattispecie criminose “minori”; questo è l’obiettivo del Disegno di Legge n. 2742, ideato sulla falsariga del reato di omicidio stradale (introdotto con Legge 23 marzo 2016, n. 4); il DDL, assegnato alla 2a Commissione Permanente Giustizia del Senato, si propone infatti di garantire “una punizione più severa nei confronti di chi sul lavoro cagiona la morte di vittime innocenti per distrazione, disinteresse, o peggio per un’assoluta non curanza delle normative sul lavoro, dimostrando di dare la precedenza ad altri interessi e valori rispetto alla tutela massima della vita umana in ogni manifestazione sociale”.

Con riferimento alla struttura del Disegno di Legge, quest’ultimo introduce, all’art. 589-quater c.p., il reato di “Omicidio sul lavoro” che punisce con la reclusione da due a sette anni chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. La disposizione prevede inoltre l’inserimento di una serie di fattispecie aggravate; in primo luogo, ci si riferisce alla morte cagionata per colpa a fronte della violazione degli obblighi non delegabili del Datore di Lavoro, come previsti dal D.Lgs. 81/2008, ovvero la valutazione dei rischi e la nomina del RSPP; a ciò si aggiunge la mancata comunicazione all’INAIL della natura delle lavorazioni svolte e dei relativi rischi. Tali violazioni sono sanzionate con la reclusione da otto a dodici anni.

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