“Il piano di emergenza secondo il D.M. 2 settembre 2021” di Diego Cerrone

Pubblichiamo l’approfondimento tecnico “Il piano di emergenza secondo il D.M. 2 settembre 2021” dell’Ing. Diego Cerrone, Funzionario responsabile Ufficio prevenzione e sicurezza tecnica Direzione regionale VV.F. Campania.

Il piano di emergenza secondo il D.M. 2 settembre 2021

Il 4 ottobre 2022 entrerà in vigore il D.M. 2 settembre 2022 “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81“. Il Decreto tratta diversi argomenti interessantissimi e tra questi i criteri per la gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro come definiti dall’articolo 62, del decreto legislativo n. 81 del 2008 nel quale si definisce, quali luoghi di lavoro, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro e i campi, i boschi e altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale. Il Decreto, per quanto attiene alla gestione in esercizio ed in emergenza non si applica nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del decreto legislativo n. 81 del 2008 e per le attività industriali di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 che seguono altre normative stante le loro specificità.
Il piano emergenza (fig. 1-2-3), di cui si fa carico il datore di lavoro, è obbligatorio nei seguenti casi:
1) luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori (ad esempio un opificio di medie dimensioni);
2) luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori (ad esempio un ufficio postale di quartiere nel giorno di erogazione delle pensioni);
3) luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 (sono le attività soggette al controllo dei vigili del fuoco, ma solo quelle identificate come luoghi di lavoro).

Fonte: Associazione Ambiente e Lavoro

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