Il proprietario della casa in ristrutturazione è responsabile della sicurezza degli operai.

La Quarta sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza 36581/2009, ha stabilito che chi utilizza, per ristrutturare il proprio appartamento un operaio e non un’impresa specializzata è tenuto al rispetto delle norme antinfortunistiche ed alla vigilanza sulla sicurezza del lavoratore, ed in caso di morte di quest’ultimo rischia una condanna per omicidio colposo.

Così ha stabilito la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sentenza 36581/2009) annullando con rinvio una sentenza della Corte di Appello di Bari che aveva assolto, “perché il fatto non sussiste”, il proprietario di un immobile che aveva commissionato i lavori di ristrutturazione del suo appartamento ad un operaio che era morto a causa di un infortunio sul lavoro.

Il proprietario dell’immobile non si era rivolto infatti al titolare di una ditta specializzata ma aveva incaricato dei lavori un operaio dipendente in mobilità di un’altra impresa. I giudici di merito avevano ritenuto che, non essendovi un rapporto di subordinazione tra il committente e l’operaio, il proprietario dell’immobile non poteva essere considerato responsabile della violazione delle norme Antinfortunistiche, e per questo lo avevano assolto dall’accusa di omicidio colposo. Contro la sentenza di appello il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bari aveva proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che il committente fosse comunque responsabile di “culpa in eligendo” e quindi tenuto alla vigilanza della sicurezza del lavoratore.

La Suprema Corte, accogliendo il ricorso ed annullando la sentenza con rinvio, ha rilevato che i giudici di appello non avevano tenuto conto che i committenti responsabili di “culpa in eligendo” sono titolari di una posizione di garanzia, ignorando che, “nell’ambito degli obblighi di attuazione e rispetto delle prescrizioni di prevenzione degli infortuni, il committente i lavori è responsabile, qualora manchi in concreto un appaltatore fornito della capacità tecnica e professionale per assumersi la responsabilità dell’attuazione generale delle misure antinfortunistiche”, i giudici di merito, in particolare, non hanno preso in considerazione il fatto che il proprietario aveva commissionato i lavori di parziale ristrutturazione dello stabile di sua proprietà, in particolare di rifacimento del tetto, ad un operaio benché questi non fosse titolare di un impresa edile ma dipendente ikn mobilità di altra impresa, né disponesse dei mezzi necessari per eseguire le opere, tanto che le attrezzature erano di un nipote dello stesso, e questo imponeva una verifica della circostanza che il proprietario “avendo commissionato un lavoro pericoloso, dovesse o meno vigilare affinché le opere da realizzare fossero poste in essere in condizioni di sicurezza, nel rispetto nella norma antinfortunistica”(nel caso in questione, i lavori commissionati erano pericolosi in quanto venivano eseguiti a circa 15 metri dal suolo, senza adottare alcuna precauzione per evitare cadute dall’alto, come la predisposizione di una impalcatura).

La sentenza ha affermato un importante principio in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro, imponendo a chiunque si avvalga del lavoro di operai l’obbligo di vigilare la loro sicurezza: infatti, in mancanza di una impresa specializzata e, conseguentemente, di un direttore dei lavori e di un responsabile della sicurezza, a maggior ragione l’obbligo di vigilare sul rispetto delle norme antinfortunistiche grava sul committente, unico responsabile della sicurezza degli operai che seguono i lavori nell’immobile di sua proprietà.

(LG-FF)

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