In caso di edificio in condominio con due soli condomini, il condomino che anticipi delle spese per la conservazione delle parti comuni ha diritto al rimborso solo in caso di spese urgenti.
La Cassazione Civile, con la sentenza n. 2046 del 31 gennaio 2006 emanata a sezioni unite, è tornata a pronunciarsi sul regime delle parti comuni dei condomini stabilendo che nel caso di “condominio minimo”, ovvero di edificio in condominio composto da due soli condomini, il rimborso delle spese per la conservazione delle parti comuni, anticipate da un condomino, è regolato dall’art. 1134 c.c., per cui il diritto al rimborso è riconosciuto esclusivamente per le spese urgenti, intendendosi per esse soltanto le spese impellenti, che devono essere eseguite senza ritardo e la cui erogazione non può essere differita senza danno.
Fonte: Corte di Cassazione