In base alle previsioni, previste dallarticolo 13 della citata legge è corrisposto sulla base della valutazione della loro attività e della loro organizzazione in relazione allestensione e allefficienza dei servizi offerti, il finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale.
A decorrere dallesercizio 2009, la ripartizione delle somme iscritte sugli appositi capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali è effettuata in base alle seguenti percentuali:
a) attività svolta ai sensi del comma 1 dellarticolo 13 della legge:
1) in Italia 80,00 per cento;
2) allestero 9,90 per cento;
b) organizzazione degli uffici:
1) in Italia 8 per cento;
2) allestero 2 per cento;
c) controllo sedi allestero: 0,10 per cento.
Ai fini della ripartizione del finanziamento sono riconosciuti gli interventi di patrocinio che:
1 – vengono prestati a seguito del rilascio di esplicito mandato di assistenza da parte del richiedente,indipendentemente dalla sua adesione o meno allorganizzazione promotrice dellistituto di patronato;
2 – hanno per scopo il conseguimento di prestazioni in materia previdenziale, comprese quelle di previdenza complementare, socio assistenziale, di danni da lavoro e alla salute e interventi a esse collegati ed autonomamente configurabili
3 – sono svolti nei confronti delle amministrazioni italiane ed estere competenti alla definizione degli interventi ovvero allerogazione di prestazioni, compresi i fondi pensione.
(LG-FF)