Il regolamento per il finanziamento degli istituti di patronato.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre è pubblicato il Decreto 10 ottobre 2008, n. 193 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali relativo al Regolamento per il finanziamento degli istituti di patronato, ai sensi dell’articolo 13, comma 7, della legge 30 marzo 2001, n. 152.

Con sette anni di ritardo viene attuata la riforma dei patronati prevista dalla legge 30 marzo 2001, n. 152, concernente la nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale.

In base alle previsioni, previste dall’articolo 13 della citata legge è corrisposto sulla base della valutazione della loro attività e della loro organizzazione in relazione all’estensione e all’efficienza dei servizi offerti, il finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale.

A decorrere dall’esercizio 2009, la ripartizione delle somme iscritte sugli appositi capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali è effettuata in base alle seguenti percentuali:

a) attività svolta ai sensi del comma 1 dell’articolo 13 della legge:
1) in Italia 80,00 per cento;
2) all’estero 9,90 per cento;
b) organizzazione degli uffici:
1) in Italia 8 per cento;
2) all’estero 2 per cento;
c) controllo sedi all’estero: 0,10 per cento.

Ai fini della ripartizione del finanziamento sono riconosciuti gli interventi di patrocinio che:

1 – vengono prestati a seguito del rilascio di esplicito mandato di assistenza da parte del richiedente,indipendentemente dalla sua adesione o meno all’organizzazione promotrice dell’istituto di patronato;
2 – hanno per scopo il conseguimento di prestazioni in materia previdenziale, comprese quelle di previdenza complementare, socio assistenziale, di danni da lavoro e alla salute e interventi a esse collegati ed autonomamente configurabili
3 – sono svolti nei confronti delle amministrazioni italiane ed estere competenti alla definizione degli interventi ovvero all’erogazione di prestazioni, compresi i fondi pensione.

(LG-FF)

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