“Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione tra D.Lgs. n. 81/2008 e Codice Penale” di Rolando Dubini

Pubblichiamo l’approfondimento “Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione tra D.Lgs. n. 81/2008 e Codice Penale” dell’Avv. Rolando Dubini. Per chi desidera approfondire ulteriormente l’argomento, venerdì 12 marzo 2021 abbiamo programmato il corso di 4 ore “RSPP/Consulente di sicurezza sul lavoro e il codice penale, questo sconosciuto” che avrà come docente l’avvocato Rolando Dubini.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione tra D.Lgs. n. 81/2008 e Codice Penale

«Alla tutela penale dell’integrità fisica – di chiunque ed in qualsiasi momento – provvede innanzitutto ed in via generale il diritto penale comune, attraverso la previsione dei delitti di omicidio e lesioni personali (artt. 589 e 590 c.p.). Anche con riguardo alla tutela penale dell’integrità fisica dei lavoratori, l’intervento giudiziario penale è sollecitato innanzi tutto dal verificarsi di tali eventi lesivi» (PULITANÒ, Igiene e sicurezza del lavoro, in Dig. disc. pen., vol. VI, Torino, p. 103).
“La strada è indicata dall’articolo 31 comma 3 del Decreto 81. Se l’RSPP si trova di fronte ad un rischio che non è in grado di padroneggiare deve segnalarlo al datore di lavoro che deve ricorrere a persone esterne, con la dovuta professionalità, che siano in grado di integrare l’azione di prevenzione” Raffaele Guariniello.

L’inosservanza di una specifica normativa prevenzionistica, sebbene possa in molti casi non dar luogo ad alcun incidente sul lavoro o malattia professionale, costituisce comunque una minaccia per la vita o l’incolumità personale del lavoratore, e in genere determina in capo al destinatario del precetto, il sorgere di una responsabilità penale, a titolo contravvenzionale.
Tuttavia vi sono anche soggetti quali il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), il quale è destinatario di obblighi di legge, art. 33 dlgs. n. 81/2008, peraltro privi di sanzione penale.
Qualora poi si realizzi l’evento lesivo – morte, infortunio o malattia –, perché la verificazione di questo possa costituire l’oggetto di rimprovero penale è necessario che la fattispecie di delitto colposo – rispettivamente quella di cui all’art. 589 per l’ipotesi di morte del lavoratore, e quella di cui all’art. 590 per l’ipotesi di infortunio sul lavoro o malattia professionale – venga «integrata» dalla regola cautelare che si assume dovesse essere rispettata nel caso concreto, ovvero che sia violata una norma prevenzionistica, a prescindere dalla circostanza che sia, o meno, munita di sanzione penale.

L’articolo completo di Rolando Dubini è disponibile per gli abbonati.

Fonte: Associazione Ambiente e Lavoro

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