La Circolare 8 giugno 2004 del Ministero dell’ ambiente e tutela del territorio, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2004.
Richiamandosi al Decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203,il cui articolo 9, comma 1, lettera b) stabilisce che pur non provenendo dal ciclo dei rifiuti o da cicli di post-consumo, i materiali tessili costituiti al cento per cento di fibre precedentemente incorporate in un semilavorato o prodotto finito, derivanti dalla raccolta di flussi omogenei di rifiuti, che comunque abbiano subito lavorazioni di sfilacciatura o stracciatura, concorrono totalmente nel calcolo del rifiuto introdotto nel materiale riciclato, il Ministero dell’ ambiente e per la tutela del territorio ha emanato la Circolare 8 giugno 2004 – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2004 – con la quale vengono fornite le ” Indicazioni per l’ operatività nel settore tessile e abbigliamento”. Dopo avere chiarito che per materiale riciclato si deve intendere quel ” materiale realizzato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti di peso imposti dalle tecnologie impiegare per la produzione del materiale medesimo”, la Circolare indica i materiali riciclati ammissibili alla iscrizione nel repertorio del riciclaggio, fornendo, a titolo di esempio e in maniera non esaustiva, un elenco comprendente le fibre tessili rigenerate naturali ( come la lana,il cotone, ecc), le fibre tessili rigenerate artificiali, le fibre tessili rigenerate sintetiche, i filati per tessitura realizzati con fibre tessili rigenerate, i filati per maglieria realizzati con fibre tessili rigenerate, i tessuti per l’ abbigliamento realizzati con fibre tessili rigenerate, e altri tessuti per impieghi tecnici e industriali realizzati con fibre tessili rigenerate ( geotessili, tessuti per arredamento, calzature, ecc:) e tessuti non tessuti realizzati con fibre tessili rigenerate.La circolare è destinata in particolare agli uffici pubblici e alle società a prevalente capitale pubblico che intendano comprare, ad un prezzo ” congruo”, manufatti e beni ottenuti da materiale riciclato. La stessa circolare reca in allegato lo schema per richiedere l’ utilizzo di materiali riciclati provenienti dal settore tessile, che dovranno avere la stessa destinazione d’ uso che sarebbe stata riservata ai manufatti ” nuovi”. Tali materiali e beni dovranno, comunque, garantire le medesime prestazioni degli analoghi prodotti realizzati con materiali vergini.
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