La costruzione e l’impiego dei ponteggi fissi sono disciplinati dalle norme contenute nella Sezione V del d.lgs 81/08.
In particolare l’art. 131 stabilisce che per ciascun tipo di ponteggio, il fabbricante chieda al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali l’autorizzazione alla costruzione ed all’impiego, corredando la domanda da una relazione nella quale devono essere specificati gli elementi contenuti nell’articolo 132. Il comma 5 dell’art. 131 stabilisce inoltre che “l’autorizzazione
è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l’adeguatezza del ponteggio all’evoluzione
del progresso tecnico”.
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