Sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2011 è pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2010, n. 237 concernente il Regolamento recante riordino dellAgenzia per la diffusione delle tecnologie per linnovazione, a norma dellarticolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazione, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Il provvedimento presidenziale, che entrerà in vigore dal 27 gennaio 2011, prevede che:
1. Gli organi collegiali dellAgenzia per la diffusione delle tecnologie per linnovazione di cui allarticolo 1, comma 368, lettera d), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non possono avere un numero di componenti, escluso il Presidente dellAgenzia, complessivamente superiore a quindici. Ai fini di cui al primo periodo, i com ponenti del Consiglio di amministrazione dellAgenzia sono ridotto da otto a quattro, i componenti del Comitato tecnico scientifico sono ridotti da venti ad otto e sono soppressi i membri supplenti del Collegio dei revisori dei conti.
2. La dotazione organica complessiva del personale dellAgenzia è ridotta in misura non inferiore al dieci perf cento della spesa complessiva. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e linnovazione è conseguentemente rideterminata la dotazione organica di cui allarticolo 18 del regolamento di organizzazione e gestione del personale.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono apportate allo statuto dellAgenzia ed approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri le modifiche conseguenti a quanto disposto nel comma 1. Se alla data di approvazione delle modifiche statutarie la composizione di uno o più degli organi collegiali dellAgenzia risulta incompatibile con le nuove revisioni dello statuto, i relativi membri decadono dallincarico e si procede entro i successivi trenta giorni alla ricomposizione dellorgano.
1. Gli organi collegiali dellAgenzia per la diffusione delle tecnologie per linnovazione di cui allarticolo 1, comma 368, lettera d), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non possono avere un numero di componenti, escluso il Presidente dellAgenzia, complessivamente superiore a quindici. Ai fini di cui al primo periodo, i com ponenti del Consiglio di amministrazione dellAgenzia sono ridotto da otto a quattro, i componenti del Comitato tecnico scientifico sono ridotti da venti ad otto e sono soppressi i membri supplenti del Collegio dei revisori dei conti.
2. La dotazione organica complessiva del personale dellAgenzia è ridotta in misura non inferiore al dieci perf cento della spesa complessiva. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e linnovazione è conseguentemente rideterminata la dotazione organica di cui allarticolo 18 del regolamento di organizzazione e gestione del personale.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono apportate allo statuto dellAgenzia ed approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri le modifiche conseguenti a quanto disposto nel comma 1. Se alla data di approvazione delle modifiche statutarie la composizione di uno o più degli organi collegiali dellAgenzia risulta incompatibile con le nuove revisioni dello statuto, i relativi membri decadono dallincarico e si procede entro i successivi trenta giorni alla ricomposizione dellorgano.
(LG-FF)
Approfondimenti