Sulla Gazzetta Ufficiale dellUE L 299/43 dell8-11-2008 è pubblicata la Decisione 2008/839/GAI del Consiglio del 24 ottobre 2008 sulla migrazione dal sistema dinformazione Schengen (SIS 1+) al sistema dinformazione Schengen di seconda generazione (SIS II).
Il sistema dinformazione Schengen (SIS), istituito a norma delle disposizioni del titolo IV della convenzione di applicazione dellaccordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dellUnione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo alleliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata il 19 giugno 1990 ( Convenzione Schengen), e il suo sviluppo SIS 1+ rappresentano strumenti fondamentali per lapplicazione delle disposizioni dellacquis di Schengen integrate nellambito dellUnione europea.
Lincarico di sviluppare il sistema dinformazione Schengen di seconda generazione (SIS II) è stato affidato alla Commissione con regolamento (CE) n. 2424/2001 del Consiglio, e con decisione 2001/886/GAI el Consiglio. Tali strumenti hanno scadenza il 31 dicembre 2008.
La presente decisione intende pertanto integrarli e applicarli fino alla data che stabilirà il Consiglio deliberando a norma della decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sullistituzione, lesercizio e luso del sistema dinformazione Schengen di seconda generazione (SIS II).
In conformità delle procedure e della divisione dei compiti stabiliti nella presente decisione, il SIS II è sviluppato dalla Commissione e dagli Stati membri come unico sistema integrato ed è predisposto per il funzionamento.
Le misure necessarie per continuare lo sviluppo del SIS II di cui allarticolo 5, paragrafo 1, in particolare le misure necessarie per la correzione degli errori, sono adottate in conformità della procedura di cui allarticolo 17, paragrafo 2.
Le misure necessarie per continuare lo sviluppo del SIS II di cui allarticolo 5, paragrafo 3, per quanto concerne linterfaccia nazionale uniforme che assicura la compatibilità dellN.SIS II con il SIS II centrale , sono adottate in conformità della procedura di cui allarticolo 17, paragrafo 2.
Fatte salve le pertinenti disposizioni del titolo IV della convenzione Schengen, la Commissione provvede affinché ogni accesso ai dati personali e ogni scambio dei medesimi nellambito del SIS II centrale siano registrati per verificare la legittimità dellinterrogazione, per controllare la liceità del trattamento dei dati e per garantire il corretto funzionamento del SIS II centrale e dei sistemi nazionali, lintegrità e la sicurezza dei dati.
Lincarico di sviluppare il sistema dinformazione Schengen di seconda generazione (SIS II) è stato affidato alla Commissione con regolamento (CE) n. 2424/2001 del Consiglio, e con decisione 2001/886/GAI el Consiglio. Tali strumenti hanno scadenza il 31 dicembre 2008.
La presente decisione intende pertanto integrarli e applicarli fino alla data che stabilirà il Consiglio deliberando a norma della decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sullistituzione, lesercizio e luso del sistema dinformazione Schengen di seconda generazione (SIS II).
In conformità delle procedure e della divisione dei compiti stabiliti nella presente decisione, il SIS II è sviluppato dalla Commissione e dagli Stati membri come unico sistema integrato ed è predisposto per il funzionamento.
Le misure necessarie per continuare lo sviluppo del SIS II di cui allarticolo 5, paragrafo 1, in particolare le misure necessarie per la correzione degli errori, sono adottate in conformità della procedura di cui allarticolo 17, paragrafo 2.
Le misure necessarie per continuare lo sviluppo del SIS II di cui allarticolo 5, paragrafo 3, per quanto concerne linterfaccia nazionale uniforme che assicura la compatibilità dellN.SIS II con il SIS II centrale , sono adottate in conformità della procedura di cui allarticolo 17, paragrafo 2.
Fatte salve le pertinenti disposizioni del titolo IV della convenzione Schengen, la Commissione provvede affinché ogni accesso ai dati personali e ogni scambio dei medesimi nellambito del SIS II centrale siano registrati per verificare la legittimità dellinterrogazione, per controllare la liceità del trattamento dei dati e per garantire il corretto funzionamento del SIS II centrale e dei sistemi nazionali, lintegrità e la sicurezza dei dati.
Fonte: Eur-Lex
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