Il sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 299/43 dell’8-11-2008 è pubblicata la Decisione 2008/839/GAI del Consiglio del 24 ottobre 2008 sulla migrazione dal sistema d’informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II).

Il sistema d’informazione Schengen (SIS), istituito a norma delle disposizioni del titolo IV della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata il 19 giugno 1990 ( “Convenzione Schengen”), e il suo sviluppo SIS 1+ rappresentano strumenti fondamentali per l’applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen integrate nell’ambito dell’Unione europea.
L’incarico di sviluppare il sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) è stato affidato alla Commissione con regolamento (CE) n. 2424/2001 del Consiglio, e con decisione 2001/886/GAI el Consiglio. Tali strumenti hanno scadenza il 31 dicembre 2008.
La presente decisione intende pertanto integrarli e applicarli fino alla data che stabilirà il Consiglio deliberando a norma della decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II).
In conformità delle procedure e della divisione dei compiti stabiliti nella presente decisione, il SIS II è sviluppato dalla Commissione e dagli Stati membri come unico sistema integrato ed è predisposto per il funzionamento.
Le misure necessarie per continuare lo sviluppo del SIS II di cui all’articolo 5, paragrafo 1, in particolare le misure necessarie per la correzione degli errori, sono adottate in conformità della procedura di cui all’articolo 17, paragrafo 2.
Le misure necessarie per continuare lo sviluppo del SIS II di cui all’articolo 5, paragrafo 3, per quanto concerne l’interfaccia nazionale uniforme che assicura la compatibilità dell’N.SIS II con il SIS II centrale , sono adottate in conformità della procedura di cui all’articolo 17, paragrafo 2.
Fatte salve le pertinenti disposizioni del titolo IV della convenzione Schengen, la Commissione provvede affinché ogni accesso ai dati personali e ogni scambio dei medesimi nell’ambito del SIS II centrale siano registrati per verificare la legittimità dell’interrogazione, per controllare la liceità del trattamento dei dati e per garantire il corretto funzionamento del SIS II centrale e dei sistemi nazionali, l’integrità e la sicurezza dei dati.

Fonte: Eur-Lex

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