Sulla Gazzetta Ufficiale dell Unione Europea L 378/1 del 23 dicembre 2004 è pubblicata la Decisione del Consiglio del 24 febbraio 2004 concernente la conclusione, a nome della Comunità europea, del trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l alimentazione e l agricoltura.
Il trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l alimentazione e l agricoltura è stato adottato dalla Conferenza FAO (l Organizzazione delle Nazioni Unite per l alimentazione e l agricoltura di cui la Comunità europea è membro) di Roma il 3 novembre 2001. Tale trattato istituisce un quadro globale giuridicamente vincolante in materia di conservazione sostenibile delle risorse citogenetiche per l alimentazione e l agricoltura e un sistema multilaterale nell ambito del quale tutte le parti contraenti non solo hanno accesso a tali risorse, ma condividono anche i benefici commerciali e di altra natura derivanti dal loro impiego. La conservazione e l uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per la ricerca e la selezione agricole sono essenziali per lo sviluppo della produzione e la preservazione della biodiversità in agricoltura.Facilitando l accesso alle risorse fitogenetiche nell ambito di un sistema multilaterale, il citato trattato internazionale tende a promuovere il progresso in agricoltura , in conformità con l articolo 33 del Trattato che istituisce la Comunità europea.
Con la presente Decisione (vedi link) il trattato il cui testo figura nell Allegato A della decisione stessa è stato approvato dal Consiglio in nome della Comunità per consentire alla stessa Comunità e agli Stati membri di far parte dell organo direttivo del trattato internazionale.
Il trattato internazionale prevede, fra l altro, che ogni parte contraente, fatte salve le disposizioni della propria legislazione nazionale e in collaborazione con altre parti contraenti, la promozione, se del caso, un approccio integrato alla ricerca, alla conservazione e all uso sostenibile delle risorse fitogenetiche, adottando e attuando politiche e disposizioni giuridiche adeguate. In particolare, le misure da adottare sono: a) l elaborazione di politiche agricole leali che incoraggino, se necessario, la realizzazione e il mantenimento di sistemi agricoli diversificati che favoriscono l uso sostenibile della diversità biologica agricola e delle altre risorse naturali; b) l intensificare le ricerche che rafforzano e conservano la diversità biologica massimizzando la variazione intraspecifica e interspecifica a vantaggio degli agricoltori; c) la promozione, se del caso, con la partecipazione degli agricoltori e in particolare nei paesi in via di sviluppo, delle attività di selezione; d) l allargamento della base genetica delle piante coltivate e accrescere la diversità del materiale genetico messo a disposizione degli agricoltori; e) promuovere una maggiore utilizzazione delle piante coltivate, delle varietà e delle specie sottoutilizzate, locali o adatte alle condizioni locali; f) incoraggiare un maggior uso di diverse varietà e specie nella gestione, nella conservazione e nell uso sostenibile delle piante coltivate in azienda.
Con la presente Decisione (vedi link) il trattato il cui testo figura nell Allegato A della decisione stessa è stato approvato dal Consiglio in nome della Comunità per consentire alla stessa Comunità e agli Stati membri di far parte dell organo direttivo del trattato internazionale.
Il trattato internazionale prevede, fra l altro, che ogni parte contraente, fatte salve le disposizioni della propria legislazione nazionale e in collaborazione con altre parti contraenti, la promozione, se del caso, un approccio integrato alla ricerca, alla conservazione e all uso sostenibile delle risorse fitogenetiche, adottando e attuando politiche e disposizioni giuridiche adeguate. In particolare, le misure da adottare sono: a) l elaborazione di politiche agricole leali che incoraggino, se necessario, la realizzazione e il mantenimento di sistemi agricoli diversificati che favoriscono l uso sostenibile della diversità biologica agricola e delle altre risorse naturali; b) l intensificare le ricerche che rafforzano e conservano la diversità biologica massimizzando la variazione intraspecifica e interspecifica a vantaggio degli agricoltori; c) la promozione, se del caso, con la partecipazione degli agricoltori e in particolare nei paesi in via di sviluppo, delle attività di selezione; d) l allargamento della base genetica delle piante coltivate e accrescere la diversità del materiale genetico messo a disposizione degli agricoltori; e) promuovere una maggiore utilizzazione delle piante coltivate, delle varietà e delle specie sottoutilizzate, locali o adatte alle condizioni locali; f) incoraggiare un maggior uso di diverse varietà e specie nella gestione, nella conservazione e nell uso sostenibile delle piante coltivate in azienda.
Fonte: Eur-Lex
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