Il Trattato internazionale sulle risorse fotogenetiche

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’ Unione Europea L 378/1 del 23 dicembre 2004 è pubblicata la Decisione del Consiglio del 24 febbraio 2004 concernente la conclusione, a nome della Comunità europea, del trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l’ alimentazione e l’ agricoltura.

Il trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l’ alimentazione e l’ agricoltura è stato adottato dalla Conferenza FAO (l’ Organizzazione delle Nazioni Unite per l’ alimentazione e l’ agricoltura di cui la Comunità europea è membro) di Roma il 3 novembre 2001. Tale trattato istituisce un quadro globale giuridicamente vincolante in materia di conservazione sostenibile delle risorse citogenetiche per l’ alimentazione e l’ agricoltura e un sistema multilaterale nell’ ambito del quale tutte le parti contraenti non solo hanno accesso a tali risorse, ma condividono anche i benefici commerciali e di altra natura derivanti dal loro impiego. La conservazione e l’ uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per la ricerca e la selezione agricole sono essenziali per lo sviluppo della produzione e la preservazione della biodiversità in agricoltura.Facilitando l’ accesso alle risorse fitogenetiche nell’ ambito di un sistema multilaterale, il citato trattato internazionale tende a promuovere il progresso in agricoltura , in conformità con l’ articolo 33 del Trattato che istituisce la Comunità europea.
Con la presente Decisione (vedi link) il trattato – il cui testo figura nell’ Allegato A della decisione stessa – è stato approvato dal Consiglio in nome della Comunità per consentire alla stessa Comunità e agli Stati membri di far parte dell’ organo direttivo del trattato internazionale.
Il trattato internazionale prevede, fra l’ altro, che ogni parte contraente, fatte salve le disposizioni della propria legislazione nazionale e in collaborazione con altre parti contraenti, la promozione, se del caso, un approccio integrato alla ricerca, alla conservazione e all’ uso sostenibile delle risorse fitogenetiche, adottando e attuando politiche e disposizioni giuridiche adeguate. In particolare, le misure da adottare sono: a) l’ elaborazione di politiche agricole leali che incoraggino, se necessario, la realizzazione e il mantenimento di sistemi agricoli diversificati che favoriscono l’ uso sostenibile della diversità biologica agricola e delle altre risorse naturali; b) l’ intensificare le ricerche che rafforzano e conservano la diversità biologica massimizzando la variazione intraspecifica e interspecifica a vantaggio degli agricoltori; c) la promozione, se del caso, con la partecipazione degli agricoltori e in particolare nei paesi in via di sviluppo, delle attività di selezione; d) l’ allargamento della base genetica delle piante coltivate e accrescere la diversità del materiale genetico messo a disposizione degli agricoltori; e) promuovere una maggiore utilizzazione delle piante coltivate, delle varietà e delle specie sottoutilizzate, locali o adatte alle condizioni locali; f) incoraggiare un maggior uso di diverse varietà e specie nella gestione, nella conservazione e nell’ uso sostenibile delle piante coltivate in azienda.

Fonte: Eur-Lex

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