Ricordiamo che la Seconda Sezione del Tribunale Amministrativo del Lazio, con Sentenza n. 5218/2008, depositata in Segreteria il 28 maggio 2008, ha stabilito che le strisce blu, che indicano gli spazi adibiti a parcheggi a pagamento, possono essere realizzate solo se i cittadini hanno la possibilità di usufruire di parcheggi gratuiti.
Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio ha così accolto il ricorso del Codacons (Coordinamento delle associazioni e dei Comitati di tutela dellambiente e dei consumatori) e di alcuni cittadini contro il Comune di Roma che, per effetto della delibera relativa allulteriore ridelimitazione delle zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze e condizioni particolari di traffico, aveva realizzato nel quartiere Ostiense della città diversi parcheggi a pagamento, con orario fino a notte inoltrata, senza predisporre alcuna area a parcheggio libero.
Inoltre le strisce blu erano state realizzate anche nelle vie secondarie, prive di abitazioni e negozi. Secondo i giudici amministrativi il ricorso è fondato in quanto in base al codice della strada i parcheggi a pagamento possono essere realizzati dalle amministrazioni comunali se contemporaneamente vengono garantiti ai cittadini nella stessa zona anche parcheggi gratuiti. La realizzazione di parcheggi non a pagamento non è necessaria in caso di zone di particolare rilevanza urbanistica, nelle quali sussistono particolari condizioni di traffico.
Nel caso in esame, oltre a non predisporre la realizzazione di parcheggi gratuiti, lamministrazione non ha chiarito adeguatamente perché ha considerato la zona di particolare rilevanza urbanistica e con particolari esigenze di traffico e pertanto la creazione delle strisce blu è illegittima. La decisione, anche se interessa solo Roma, ha rilevanza nazionale.
(LG-FF)
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