ILVA di Taranto: una nuova questione di legittimità costituzionale

Pubblichiamo un contributo del dott. Bruno Giordano, magistrato presso la Corte di Cassazione, che commenta e approfondisce un’ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale di Taranto in cui viene sollevata una nuova questione di legittimità costituzionale per l’ILVA di Taranto.

L’8 giugno 2015 presso gli stabilimenti ILVA di Taranto si verifica altro gravissimo incidente sul lavoro con le lesioni e successivamente la morte dell’operaio Alessandro Morricella, travolto da una violenta fiammata e da una colata di ghisa incandescente.

A seguito dell’attività di indagine avviata dalla Procura della Repubblica di Taranto, vengono notificati vari avvisi di garanzia nei confronti di dirigenti, responsabili d’area, di reparto e tecnici in servizio presso gli stabilimenti ILVA e, con decreto del 18 giugno 2015, si dispone il sequestro preventivo d’urgenza, senza facoltà d’uso, dell’altoforno Afo/2, convalidato il 29 giugno 2015.

Due le ipotesi di reato configurate dagli organi inquirenti: concorso in rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (artt. 110, 437, commi 1 e 2, c.p.), nonché cooperazione in omicidio colposo (artt. 113, 589 c.p.), in relazione alla violazione della «normativa antinfortunistica, ed in particolare [del]l’art. 71, D.lvo n. 81/2008».

Il 4 luglio viene emanato il d.l. n. 92/2015 e in data 8 luglio i legali di ILVA S.p.a. depositano presso gli uffici della Procura della Repubblica di Taranto un’istanza volta ad ottenere, da parte del P.M. ovvero dell’autorità individuata come competente, una mera declaratoria di operatività di quanto disposto e previsto ex art. 3, d.l. n. 92/2015, sottolineando come tale decreto non infici il «vincolo cautelare reale», ma si limiti a «modificarne i profili esecutivi, realizzando una sospensione ex lege dell’esecuzione del sequestro».

Il P.M., con parere contrario, rimette gli atti per la decisione al G.I.P., sottolineando in particolare come il nuovo disposto normativo non si possa ritenere tale da «caducare ipso iure il provvedimento di sequestro in atto, realizzandosi, altrimenti, un’ingerenza del potere legislativo nelle prerogative di quello giudiziario».

Con il medesimo provvedimento, in via subordinata, la Procura proponeva eccezione di legittimità costituzionale dell’art. 3, d.l. n. 92 del 4 luglio 2015, in relazione agli artt. 41, 2, 3, 4, 9, 32, 35, 77 comma 2, 112 e 104 Cost.
Il G.I.P. ritiene la normativa de qua rilevante, «essenziale anzi, ai fini della decisione sull’istanza avanzata dai difensori di “ILVA”», così da risultarne «indispensabile la verifica di costituzionalità» e sottolinea, «una siderale divergenza della norma in rassegna rispetto a vari principi costituzionali».

La sintesi dell’approfondimento continua al primo link…

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