Il Decreto 10 giugno 2004-pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2004-emanato dal Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici.
Richiamandosi all’ accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, denominato ADR, ed in particolare ai capitoli che recano le norme tecniche per l’ approvazione degli imballaggi e dei grandi imballaggi, nonché l’ omologazione dei grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa (GIR) destinati al trasporto di merci pericolose, il Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture ha emanato il Decreto 10 giugno 2004 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2004 -riguardante le ” Procedure per l’ approvazione di imballaggi, GIR e di grandi imballaggi destinati al trasporto su strada di merci pericolose”. Dopo avere chiarito le varie definizioni di imballaggio oggetto del decreto, viene precisato che ai fini della procedura amministrativa gli imballaggi, i GIR ed i grandi imballaggi sono equiparati alle entità tecniche di cui al decreto ministeriale del 2 maggio 2001, n. 277. Ai fini dell’ applicazione del decreto le competenze dei centri riguardano: a) il rilascio e la revoca dell’ approvazione del tipo degli imballaggi e dei grandi imballaggi, nonché dell’ omologazione dei GIR; b) l’ effettuazione delle previste prove per il rilascio delle approvazioni degli imballaggi; c) la verifica della conformità degli imballaggi, dei grandi imballaggi e dei GIR alle prescrizioni previste dall’ ADR.
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