Immissione sul mercato dei biocidi: seconda fase del programma decennale

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 178/1 del 9 luglio 2005 è pubblicato il Regolamento (CE)n.1048/2005 della Commissione del 13 giugno 2005 che modifica il regolamento (CE)n. 2032/2003 relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all’art. 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi.

Premesso che conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2032/2003, l’immissione in commercio di biocidi che contengono principi attivi non notificati o no notificati per la corretta categoria di prodotti deve cessare entro il 1° settembre 2006 e poiché per alcuni principi o combinazioni di principio/tipo di prodotto che non sono stati ancora notificati, si riscontra un interesse da parte di operatori economici a preparare fascicoli completi ai fini della loro iscrizione nell’allegato I o I A della direttiva 98/8/CE, alla Commissione è apparso opportuno prevedere la possibilità di prorogare la scadenza per la commercializzazione di prodotti biocidi contenenti tali principi o combinazioni, nei tipi di prodotti interessati, a condizione che gli operatori interessati presentino fascicoli completi con congruo anticipo prima della data del 1° settembre 2006. Se i fascicoli saranno accettati dovrà essere accordata una proroga del periodo di commercializzazione di tali prodotti, nei tipi di prodotti interessati,fintando che non sarà conclusa la valutazione dei fascicoli completi che dovrebbe svolgersi parallelamente alla valutazione dei principi notificati per i tipi di prodotti interessati.
Conseguentemente, con l’adozione da parte della Commissione dl Regolamento (CE) n. 1048/2005 del 13 giugno 2005 , viene modificato il regolamento (CE) n. 2032/2003 il quale prevede, fra l’altro, che a decorrere dalla sua entrata in vigore i principi attivi non iscritti nell’allegato I o nell’allegato VII vengono considerati come non immessi in commercio per l’uso come biocidi prima del 14 maggio 2000.
Uno Stato membro può chiedere alla Commissione una proroga del periodo stabilito quando ritiene essenziale l’uso di un principio attivo iscritto nell’allegato III o VII per motivi sanitari, di sicurezza o di protezione del patrimonio culturale, ovvero lo ritiene indispensabile per il regolare funzionamento della società in mancanza si soluzioni alternative o sostituti tecnicamente ed economicamente validi e accettabili sotto l’aspetto ambientale e sanitario.

Fonte: Eur-Lex

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