Sulla Gazzetta Ufficiale dellUE L 178/1 del 9 luglio 2005 è pubblicato il Regolamento (CE)n.1048/2005 della Commissione del 13 giugno 2005 che modifica il regolamento (CE)n. 2032/2003 relativo alla seconda fase del programma decennale di cui allart. 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allimmissione sul mercato dei biocidi.
Premesso che conformemente allarticolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2032/2003, limmissione in commercio di biocidi che contengono principi attivi non notificati o no notificati per la corretta categoria di prodotti deve cessare entro il 1° settembre 2006 e poiché per alcuni principi o combinazioni di principio/tipo di prodotto che non sono stati ancora notificati, si riscontra un interesse da parte di operatori economici a preparare fascicoli completi ai fini della loro iscrizione nellallegato I o I A della direttiva 98/8/CE, alla Commissione è apparso opportuno prevedere la possibilità di prorogare la scadenza per la commercializzazione di prodotti biocidi contenenti tali principi o combinazioni, nei tipi di prodotti interessati, a condizione che gli operatori interessati presentino fascicoli completi con congruo anticipo prima della data del 1° settembre 2006. Se i fascicoli saranno accettati dovrà essere accordata una proroga del periodo di commercializzazione di tali prodotti, nei tipi di prodotti interessati,fintando che non sarà conclusa la valutazione dei fascicoli completi che dovrebbe svolgersi parallelamente alla valutazione dei principi notificati per i tipi di prodotti interessati.
Conseguentemente, con ladozione da parte della Commissione dl Regolamento (CE) n. 1048/2005 del 13 giugno 2005 , viene modificato il regolamento (CE) n. 2032/2003 il quale prevede, fra laltro, che a decorrere dalla sua entrata in vigore i principi attivi non iscritti nellallegato I o nellallegato VII vengono considerati come non immessi in commercio per luso come biocidi prima del 14 maggio 2000.
Uno Stato membro può chiedere alla Commissione una proroga del periodo stabilito quando ritiene essenziale luso di un principio attivo iscritto nellallegato III o VII per motivi sanitari, di sicurezza o di protezione del patrimonio culturale, ovvero lo ritiene indispensabile per il regolare funzionamento della società in mancanza si soluzioni alternative o sostituti tecnicamente ed economicamente validi e accettabili sotto laspetto ambientale e sanitario.
Conseguentemente, con ladozione da parte della Commissione dl Regolamento (CE) n. 1048/2005 del 13 giugno 2005 , viene modificato il regolamento (CE) n. 2032/2003 il quale prevede, fra laltro, che a decorrere dalla sua entrata in vigore i principi attivi non iscritti nellallegato I o nellallegato VII vengono considerati come non immessi in commercio per luso come biocidi prima del 14 maggio 2000.
Uno Stato membro può chiedere alla Commissione una proroga del periodo stabilito quando ritiene essenziale luso di un principio attivo iscritto nellallegato III o VII per motivi sanitari, di sicurezza o di protezione del patrimonio culturale, ovvero lo ritiene indispensabile per il regolare funzionamento della società in mancanza si soluzioni alternative o sostituti tecnicamente ed economicamente validi e accettabili sotto laspetto ambientale e sanitario.
Fonte: Eur-Lex
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