Impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dai natanti

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 22 luglio 2003 il Decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182.

A partire dal 7 agosto prossimo, entrerà in vigore il Decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 22 luglio 2003 – riguardante l’ attuazione della Direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico, cioè i rifiuti di quei natanti che operano nei porti dello Stato italiano, indipendentemente dalla bandiera di provenienza ( saranno escluse dall’ applicazione della normativa le navi militari, quelle possedute e gestite dallo stato per fini non commerciali, quelle esercenti servizi di linea con scali frequenti e regolari). Tra i rifiuti prodotti dalla nave, rientrano le acque reflue e i residui diversi dai residui del carico, ivi comprese le acque di sentina, prodotti a bordo di una nave e che rientrano nell’ ambito di applicazione degli allegati I, IV e V della Marpol 73/78, nonché i rifiuti associati al carico di cui alle linee guida definite a livello comunitario per l’ attuazione dell’ allegato V della Marpol 73/78. La Marpol 73/78 è la convenzione del 1973 per la prevenzione dell’ inquinamento causato da navi, come modificata dal relativo protocollo del 1978, in vigore nell’ Unione europea alla data del 27 novembre 2000 e ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662. Per residui del carico, s’intende i resti di qualsiasi materiale che costituisce il carico contenuto a bordo della nave nella stiva o in cisterne e che permane al termine delle operazioni di scarico o di pulizia, ivi comprese le acque di lavaggio ( slop) e le acque di zavorra, qualora venute a contatto con il carico o suoi residui; tali resti comprendono eccedenze di di carico-scarico e fuoriuscite. I rifiuti prodotti dalla nave e i residui del carico sono considerati rifiuti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni. Con questo decreto si vuole raggiungere l’ obiettivo di ridurre gli scarichi in mare, in particolare quelli illeciti, dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi che utilizzano porti situati nel territorio dello Stato, nonché di migliorare la disponibilità e l’ utilizzo degli impianti portuali di raccolta per i suddetti rifiuti e residui.L’ aggiudicazione del servizio di raccolta dei rifiuti avverrà mediante gara a evidenza pubblica. Gli impianti dovranno rispettare il regime amministrativo previsto dal Dlgs.22/1997 ( c.d. “Decreto Ronchi”) per la costruzione e l’ esercizio degli impianti di smaltimento rifiuti. I gestori degli impianti dovranno provvedere alla tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti previsti dal citato decreto Ronchi e alla denuncia annuale al Catasto rifiuti tramite il MUD ( Modello unico di dichiarazione ambientale), mentre i comandanti delle navi dovranno , almeno 24 ore prima di attraccare in un porto, trasmettere alle Autorità portuali un apposito modulo di notifica contenente tutte le principali informazioni su tragitto e rifiuti trasportati.

Approfondimenti

Precedente

Prossimo