Sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2006 è pubblicato il Decreto 27 aprile 2006,n. 218 del Ministero delle comunicazioni relativo al Regolamento recante disciplina dellimpiego dei minori di anni quattordici in programmi televisivi..
Richiamandosi ad una serie di provvedimenti in materia sia nazionali che comunitari,tra i quali la legge 23 agosto 1988, n. 400, la legge 23 dicembre 1997, n. 451, la direttiva 94/33/CE del Consiglio UE del 22 giugno 2994 e non ultimo il Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato im data 29 novembre 2002, il Ministero delle comunicazioni di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero per le pari opportunità, hanno emanato il Decreto 27 aprile 2006,n.218 riguardante il Regolamento recante disciplina dellimpiego di minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi, nellambito o al di fuori di un rapporto di lavoro, mediante lutilizzazione delle loro immagini o voci.
Mentre per programmi radiotelevisivi si intendono quelli definiti alla lettera a) del comma 1 dellarticolo 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005,n.177, il decreto interministeriale precisa che sono soggetto al presente regolamento le emittenti televisive appartenenti a Stati membri dellUnione europea sottoposte alla giurisdizione italiana ai sensi dellarticolo 2 della direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989 come sostituito dallarticolo 1 della direttiva 97/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 e successive modificazioni e le emittenti radiofoniche aventi sede in Italia.
Le emittenti televisive sono tenute a garantire lapplicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalla ore 16 alle ore 19 e allinterno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni de ad ogni altra forma di comunicazione commerciale e pubblicitaria..Ecomunque vietata ogni forma di comunicazione pubblicitaria avente come oggetto bevande contenenti alcool allinterno dei programmi direttamente rivolti ai minori e nelle interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e successive. Specifiche misure devono essere osservate nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dellavversario, per prevenire fenomeni di violenza legati allo svolgimento di manifestazioni sportive.
Mentre per programmi radiotelevisivi si intendono quelli definiti alla lettera a) del comma 1 dellarticolo 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005,n.177, il decreto interministeriale precisa che sono soggetto al presente regolamento le emittenti televisive appartenenti a Stati membri dellUnione europea sottoposte alla giurisdizione italiana ai sensi dellarticolo 2 della direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989 come sostituito dallarticolo 1 della direttiva 97/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 e successive modificazioni e le emittenti radiofoniche aventi sede in Italia.
Le emittenti televisive sono tenute a garantire lapplicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalla ore 16 alle ore 19 e allinterno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni de ad ogni altra forma di comunicazione commerciale e pubblicitaria..Ecomunque vietata ogni forma di comunicazione pubblicitaria avente come oggetto bevande contenenti alcool allinterno dei programmi direttamente rivolti ai minori e nelle interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e successive. Specifiche misure devono essere osservate nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dellavversario, per prevenire fenomeni di violenza legati allo svolgimento di manifestazioni sportive.
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