Importazione a scopo di decontaminazione di terra contaminata da antiparassitari

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 21/21 del 25 gennaio 2005 è pubblicata la Decisione della Commissione del 21 gennaio 2005 che autorizza temporaneamente gli Stati membri a concedere deroghe a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda l’importazione a scopo di decontaminazione di terra contaminata da antiparassitari o da inquinantio organici persistenti.

La direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, contiene le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità. Dunque, in base a tale direttiva, la terra originaria dei paesi terzi non può, in linea di principio, essere introdotta nella Comunità. Considerando che i paesi in via di sviluppo e i paesi con economie in fase di transizione non sempre dispongono dei mezzi adeguati per distruggere gli stock e la terra contaminata in condizioni di sicurezza, ovvero a predisporre il ritrattamento e poiché accordi e programmi internazionali prevedono la spedizione della terra contaminata verso impianti di trattamento per la trasformazione o la distruzione, la Commissione ha adottato la Decisione del 21 gennaio 2005 – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 21/21 del 25 gennaio 2005 – con la quale gli Stati membri sono autorizzati a concedere deroghe alle disposizioni dell’art. 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE per quanto riguarda i divieti di cui al punto 14 dell’allegato III, parte A, della stessa direttiva, nonché alle disposizioni dell’art. 5 paragrafo 1, della direttiva stessa per quanto riguarda i requisiti particolari di cui al punto 34 dell’allegato IV, parte A, sezione 1, relativa alla terra originaria di alcuni paesi terzi. La Decisione può essere revocata qualora le condizioni di cui all’allegato risultino insufficienti a prevenire l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi per i vegetali o i prodotti vegetali. Il citato allegato alla Decisione indica, infatti, le condizioni specifiche relative alla terra originaria contaminata da antiparassitari, che rientra nel programma della FAO sulla prevenzione e l’eliminazione degli antiparassitari obsoleti o in programmi analoghi multilaterali, ovvero terra contaminata da inquinanti organici persistenti che figurano nella convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti o nel protocollo della convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza relativamente agli inquinanti organici persistenti. Comunque, la terra deve essere trattata nella Comunità in inceneritori specializzati per rifiuti pericolosi, conformemente alla direttiva 2000/76/CE.

Fonte: Eur-Lex

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