Sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2006 è pubblicato il Decreto 17 febbraio 2006 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla Definizione di modalità e tempi per ladozione volontaria di sistemi di certificazione di qualità da parte delle imprese di autotrasporto, in attuazione dellarticolo 11, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.
Il Direttore generale per lautotrasporto e cose del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, richiamandosi , fra gli altri provvedimenti, al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dellesercizio dellattività di autotrasportatore ed in particolare larticolo 11, sentiti o competenti organi dei Ministeri dellambiente e della tutela del territorio, delle attività produttive, dellinterno, delle politiche agricole e forestali e della salute e sentita, inoltre, la Consulta generale per lautotrasporto e per la logistica, che ha espresso favorevole nella seduta del 25 gennaio 2006, ha emanato il Decreto 17 febbraio 2006 avente come finalità la definizione delle modalità e tempi per ladozione volontaria di sistemi di certificazione da parte delle imprese di autotrasporto, per il trasporto di merci classificate pericolose (ADR), di rifiuti industriali, di derrate deperibili (ATP), e di prodotti farmaceutici .
Le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi iscritte allAlbo nazionale degli autotrasportatori alla data di entrata in vigore del decreto che, nellambito della propria autonomia imprenditoriale, intendono dotarsi di un sistema di gestione in qualità certificato secondo la norma ISO 9001:2000 e le altre disposizioni specifiche per le categorie merceologiche di qualità, acquisiscono la certificazione di qualità rilasciata da organismi terzi accreditati dal Sincert (Sistema Nazionale per lAccreditamento degli Organismi di Certificazione e Ispezione).
Le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi iscritte allAlbo nazionale degli autotrasportatori alla data di entrata in vigore del decreto che, nellambito della propria autonomia imprenditoriale, intendono dotarsi di un sistema di gestione in qualità certificato secondo la norma ISO 9001:2000 e le altre disposizioni specifiche per le categorie merceologiche di qualità, acquisiscono la certificazione di qualità rilasciata da organismi terzi accreditati dal Sincert (Sistema Nazionale per lAccreditamento degli Organismi di Certificazione e Ispezione).
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