Al fine di assicurare un adeguato e tempestivo sostegno ai familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro, la legge finanziaria 2007 ha istituito un apposito fondo demandando ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale il compito di definire le tipologie dei benefici concessi, i requisiti e le modalità di accesso agli stessi.
Art. 2.
Familiari superstiti aventi diritto ai benefici a carico del Fondo
1. Il beneficio di cui all’art. 1, commi 1 e 2, nell’importo
complessivo ivi stabilito, spetta:
a) ai familiari superstiti del lavoratore deceduto, indicati
all’art. 85, comma 1, punti 1) e 2) del Testo unico;
b) in mancanza dei familiari superstiti di cui alla lettera a), a
quelli indicati ai punti 3) e 4) del medesimo art. 85.
2. In caso di concorso di piu’ aventi diritto, le quote sono divise
tra i medesimi in parti uguali.
In via sperimentale e, comunque, in fase di prima applicazione della normativa, le prestazioni erogate dal Fondo sono destinate ai soli familiari dei lavoratori deceduti a causa di infortuni sul lavoro.
Il Fondo eroga un beneficio “una tantum”. Nel decreto di attuazione è contenuta la tabella con la classificazione delle somme da corrispondere ai superstiti delle vittime di infortuni sul lavoro.
(Red)