In G.U. il D.M. 2 dicembre 2008: Criteri utilizzo fondo Infortuni e MP (D.P.R. 1124/65)

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2009 un Decreto del Ministero del Lavoro che individua i criteri per l’utilizzo e la ripartizione dei fondi per le finalita’ di cui all’articolo 197, lettera c) del testo unico sulle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Si riporta di seguito la premessa al decreto seguita dall’articolo 1 (unico) dello stesso:
“Visto l’art. 197, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, cosi come sostituito dall’art. 9, lettera c), della legge 5 maggio 1976, n. 248, che prevede la facolta’ del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di erogare somme a carico del fondo speciale infortuni per contribuire allo sviluppo ed al perfezionamento degli studi delle discipline infortunistiche e di medicina sociale in genere;
Vista la legge 23 dicembre 1993, n, 559, concernente la disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell’ambito delle Amministrazioni dello Stato;
Visto l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 1995, concernente la definizione dei criteri, modalita’ e procedure per la concessione dei contributi di cui alla legge n. 248/1976 sopracitata;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 17 maggio 2003, n. 113, recante la ridefinizione dei criteri, delle modalita’ e delle procedure per la concessione dei contributi di cui all’art. 197, lettera c), del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n.1124/65;
Visto l’art. 1, comma 1186, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicata sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 299 del 27 dicembre 2006;
Rilevato che occorre provvedere alla definizione dei criteri e delle procedure per la concessione dei contributi per la realizzazione di studi e ricerche sulle discipline infortunistiche e di medicina sociale in genere nonché per il finanziamento di attivita’ promozionali ed eventi in materia di salute e sicurezza del lavoro, cosi’ come previsto dall’art. 1, comma 1186 della legge 27 dicembre 2006 sopracitata;
Decreta:
Art. 1.
1. Per le finalita’ di cui all’art. 197, lettera c) del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/65 e successive modifiche ed integrazioni, le somme assegnate sul capitolo di bilancio a tal fine destinato dovranno essere utilizzate:

a) nella misura del 30% per contribuire alla realizzazione di studi e ricerche sulle discipline infortunistiche e di medicina sociale; con successivo decreto direttoriale saranno individuate le specifiche tematiche di studio e ricerca da ammettere alla contribuzione, le modalita’ di presentazione delle domande, nonche’ le procedure di concessione ed erogazione dei contributi;

b) nella misura del 70% per il finanziamento di attivita’ promozionali ed eventi in materia di salute e sicurezza del lavoro, con particolare riferimento alla predisposizione e realizzazione di «campagne informative» nei settori a piu’ elevato rischio infortunistico, nel rispetto della legge 7 giugno 2000, n. 150, e del relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422; con successivo decreto direttoriale saranno individuate le specifiche campagne informative e le modalita’ per il finanziamento delle campagne medesime.”

AG

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