In G.U. il Decreto 11 maggio 2017 – Esercizio e manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone

Il Decreto 11 maggio 2017 delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 118 del 23/05/2017. Impianti aerei e terrestri. Disposizioni tecniche riguardanti l’esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 11 maggio 2017
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 118 del 23/05/2017

Impianti aerei e terrestri. Disposizioni tecniche riguardanti l’esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone. (17A03379)

Art. 1
1. Sono approvate le «Disposizioni tecniche riguardanti l’esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone» riportate nell’allegato tecnico, che del presente decreto costituisce parte integrante.
2. Le disposizioni riportate nell’allegato tecnico al presente decreto costituiscono l’articolazione in forma organica delle norme che regolano l’esercizio e la manutenzione degli impianti a fune per il trasporto delle persone.
3. Resta ferma la possibilita’ di utilizzare soluzioni tecniche diverse da quelle prospettate dalle stesse disposizioni, a condizione che venga dimostrata la conformita’ ai requisiti essenziali di cui all’Allegato II della Direttiva 2000/9/CE.

Art. 2
1. Entro tre anni dall’entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, sono sottoposte a verifica al fine di accertare l’eventuale necessita’ di aggiornamento o revisione.

Art. 3
1. Il testo del presente decreto, completo di allegato tecnico, e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Sono abrogati, gli articoli 4.1.4, 4.3.1, 4.3.4, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.10 e 4.4.1 del decreto ministeriale 8 marzo 1999, gli articoli 4.3.5, 4.3.13 e 4.7 del decreto ministeriale 15 marzo 1982 n. 706, gli articoli 3.2 e 3.6 del decreto ministeriale 15 febbraio 1969, n. 815, l’art. 32 del decreto ministeriale n. 400/98 e tutte le ulteriori norme incompatibili con il presente decreto.
3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato

Capitolo 1 – Oggetto e scopo delle norme
Capitolo 2 – Personale
Capitolo 3 – Modalita’ di esercizio
Capitolo 4 – Documenti per l’esercizio
Capitolo 5 – Procedure per l’espletamento delle verifiche e prove funzionali per gli impianti di nuova costruzione
Capitolo 6 – Manutenzione, ispezioni e controlli in esercizio
Capitolo 7 – Visite e prove periodiche dell’Autorita’ di sorveglianza
Capitolo 8 – Regolazioni, riparazioni e sostituzioni che non costituiscono variante costruttiva
Capitolo 9 – Norme transitorie

Approfondimenti

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