In G.U. il Decreto 24 maggio 2016 – Criteri minimi ambientali negli appalti pubblici per determinate categorie di servizi e forniture

Il Decreto 24 maggio 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 131 del 07/06/2016. Incremento progressivo dell’applicazione dei criteri minimi ambientali negli appalti pubblici per determinate categorie di servizi e forniture.

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 24 maggio 2016
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 131 del 07/06/2016

Incremento progressivo dell’applicazione dei criteri minimi ambientali negli appalti pubblici per determinate categorie di servizi e forniture. (16A04194)

Art. 1
1. Il presente decreto disciplina l’incremento progressivo della percentuale del valore a base d’asta a cui riferire l’obbligo di applicare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi per i seguenti affidamenti:
a. servizi di pulizia, anche laddove resi in appalti di global service, e forniture di prodotti per l’igiene, quali detergenti per le pulizie ordinarie, straordinarie;
b. servizi di gestione del verde pubblico e forniture di ammendanti, piante ornamentali e impianti di irrigazione;
c. servizi di gestione dei rifiuti urbani;
d. forniture di articoli di arredo urbano;
e. forniture di carta in risme e carta grafica;
2. Per gli affidamenti di cui al comma 1, l’obbligo delle stazioni appaltanti di inserire nella documentazione di gara almeno le “specifiche tecniche” e le “clausole contrattuali” dei Criteri ambientali minimi si applica in misura non inferiore alle seguenti
percentuali del valore dell’appalto, nel rispetto dei termini rispettivamente indicati:
il 62% dal 1° gennaio 2017;
il 71% dal 1° gennaio 2018;
l’84% dal 1° gennaio 2019;
il 100% dal 1° gennaio 2020.
3. Fino alla data del 31 dicembre 2016 le amministrazioni sono comunque tenute a rispettare almeno la percentuale del 50% del valore a base d’asta a cui è riferire l’obbligo di applicare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi.
4. Resta in ogni caso fatto salvo che, nei limiti della percentuale del 100%, le amministrazioni possono applicare incrementi percentuali superiori a quelli disciplinati dal presente decreto.

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