In G.U. il Decreto 6 novembre 2014- Rimodulazione degli incentivi per la produzione di elettricita’ da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico

Il Decreto 6 novembre 2014 del Ministero dello sviluppo economico è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 268 del 18-11-2014.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Decreto 6 novembre 2014
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 268 del 18/11/2014

Rimodulazione degli incentivi per la produzione di elettricita’ da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico spettanti ai soggetti che aderiscono all’opzione di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014, n. 9. (14A08877)

Art. 1
Finalita’ e ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le modalita’ di determinazione dei nuovi incentivi riconosciuti sull’energia elettrica prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili esistenti, diversi dagli impianti fotovoltaici, i cui esercenti optano per l’estensione del periodo di incentivazione di 7 anni di cui all’art. 1, comma 3, lettera b), del d.l. n. 145 del 2013.
2. Il presente decreto si applica a tutti gli impianti compresi nella tipologia definita al comma 1 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, beneficiano di incentivi sotto forma di certificati verdi o tariffe omnicomprensive, fatta eccezione per:
a) gli impianti per i quali il periodo di diritto agli incentivi termina entro il 31 dicembre 2014 ovvero entro il 31 dicembre 2016 per gli impianti a biomasse e a biogas di potenza non superiore a 1 MW;
b) gli impianti di cui all’art. 1, comma 6, del d.l. n. 145 del 2013.

Art. 2
Modalita’ di determinazione dei nuovi incentivi

1. Agli impianti che aderiscono all’opzione di cui all’art.1, comma 3, lettera b), del d.l. n. 145 del 2013 spetta un incentivo il cui nuovo valore e’ determinato con le modalita’ di cui all’allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. L’incentivo rideterminato sulla base del comma 1 e’ riconosciuto a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine di cui al comma 1 dell’art. 3, per un periodo rinnovato di incentivazione pari all’originario periodo residuo dell’incentivazione spettante, incrementato di 7 anni.

Art. 3
Modalita’ di esercizio dell’opzione di rimodulazione

1. I titolari degli impianti, nel caso in cui intendano optare per il regime di incentivazione di cui all’art. 1, comma 3, lett. b) del d.l. n. 145 del 2013, inoltrano la relativa richiesta al GSE entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo modalita’ di comunicazione definite dallo stesso GSE e pubblicate sul sito internet entro 30 giorni dalla medesima data.
2. Ai fini dell’applicazione di quanto previsto all’art. 1, comma 3, lettera a), del d.l. n. 145 del 2013, il GSE provvede alla identificazione e localizzazione geografica dei siti sui quali sono ubicati gli impianti ivi considerati.

Art. 4
Disposizioni specifiche per i produttori che aderiscono alla rimodulazione degli incentivi

Art. 5
Entrata in vigore

1. Il presente decreto, di cui gli allegati sono parte integrante, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

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