In G.U. il Decreto 9 agosto 2016 – Revoca di autorizzazioni all’immissione in commercio e modifica delle condizioni d’impiego del glifosato

Il Decreto 9 agosto 2016 del Ministero della Salute è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 193 del 19/08/2016. Revoca di autorizzazioni all’immissione in commercio e modifica delle condizioni d’impiego di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva «glifosate», in attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1313 della Commissione del 1° agosto 2016.

MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 9 agosto 2016
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 193 del 19/08/2016

Revoca di autorizzazioni all’immissione in commercio e modifica delle condizioni d’impiego di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva «glifosate», in attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1313 della Commissione del 1° agosto 2016. (16A06170)

Art. 1

A decorrere dal 22 agosto 2016 si adottano le seguenti disposizioni di modifica delle condizioni d’impiego di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glifosate:
– revoca dell’impiego nelle aree frequentate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili di cui all’art. 15, comma 2, lettera a) decreto legislativo n. 150/2012 quali: parchi, giardini, campi sportivi e aree ricreative, cortili e aree verdi all’interno di plessi scolastici, aree gioco per bambini e aree adiacenti alle strutture sanitarie;
– revoca dell’impiego in pre-raccolta al solo scopo di ottimizzare il raccolto o la trebbiatura;
– inserimento nella sezione delle prescrizioni supplementari dell’etichetta in caso di impieghi non agricoli, della seguente frase: «divieto, ai fini della protezione delle acque sotterranee, dell’uso non agricolo su: suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all’80%; aree vulnerabili e zone di rispetto, di cui all’art. 93, comma 1 e all’art. 94, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
Le Imprese titolari delle autorizzazioni prodotti fitosanitari sono tenute a presentare, entro il 5 settembre 2016, le etichette opportunamente modificate ai fini della pubblicazione nella Banca dati del Ministero della salute, nonche’ a rietichettare, entro il 20 settembre 2016, i prodotti fitosanitari non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un facsimile delle nuove etichette per le confezioni dei prodotti giacenti presso gli esercizi di vendita, al fine della loro consegna all’acquirente/utilizzatore finale.
Sono altresi’ tenute ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformita’ alle disposizioni contenute nel presente decreto.

Art. 2

A decorrere dal 22 agosto 2016 e’ revocata l’autorizzazione all’immissione in commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glifosate ed il coformulante ammina di sego polietossilata (n. CAS 61791-26-2). L’elenco dei prodotti e’ riportato in allegato al presente decreto.
La commercializzazione e l’impiego delle scorte giacenti sono consentiti, previa rietichettatura, in conformita’ alle disposizionidi cui all’art. 1, secondo le seguenti modalita’:
– 3 mesi, a decorrere dalla data di decorrenza della revoca, per la commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;
– 6 mesi, a decorrere dalla data di decorrenza della revoca, per l’impiego da parte degli utilizzatori finali.
Non e’ richiesta la rietichettatura per i prodotti che non recano in etichetta gli impieghi di cui all’art. 1 del presente decreto.

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