In G.U. il Decreto sulla Sicurezza nelle gallerie ferroviarie.

Il Suppl. Ordinario n. 89 della Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 83 del 8 aprile 2006 pubblica il Decreto 28 ottobre 2005 sulla Sicurezza nelle gallerie ferroviarie.

Il Decreto 28 ottobre 2005 sulla Sicurezza nelle gallerie ferroviarie è entrato in vigore l’8 aprile 2006, data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (S. O. n. 89 alla G.U.n. 83 del 8 aprile 2006).

Oggetto e Scopo del provvedimento (Art. 1)

1. Il presente decreto ha lo scopo di assicurare un livello
adeguato di sicurezza nelle gallerie ferroviarie
, mediante l’adozione
di misure di prevenzione e protezione atte alla riduzione di
situazioni critiche che possano mettere in pericolo la vita umana,
l’ambiente e gli impianti della galleria, nonche’ mirate alla
limitazione delle conseguenze in caso di incidente.

2. A tal fine, le gallerie ferroviarie devono essere progettate,
costruite, sottoposte a manutenzione ed esercite in maniera da
assicurare adeguati livelli di sicurezza agli utenti, ai lavoratori e
agli incaricati delle operazioni di soccorso.

Campo di applicazione (Art. 2.)

1. Il presente decreto si applica a tutte le gallerie ferroviarie
di lunghezza superiore a 1000 m
, siano esse gia’ in esercizio, in
fase di costruzione o allo stato di progettazione, ubicate
sull’infrastruttura ferroviaria e sulle reti regionali non isolate,
di cui al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, fatto salvo
quanto specificato nell’Allegato II per le gallerie da 500 m a 1000
m.

2. Le presenti norme non si applicano alle metropolitane e alle
stazioni/fermate ferroviarie in sotterraneo
.

(RMP-1)
8/4/2006

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