Secondo il DPCM (art. 1), l’attività di coordinamento è svolta dai Comitati regionali di coordinamento previsti dall’articolo 27 del D.Lgs. 626/94 che svolgono i propri compiti di programmazione e di indirizzo delle attività di prevenzione e vigilanza nel rispetto delle indicazioni e dei criteri formulati a livello nazionale dai Ministeri della salute e del lavoro e della previdenza sociale e dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano al fine di individuare i settori e le priorità d’intervento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Ogni Comitato è presieduto dal presidente della giunta regionale o da un assessore da lui delegato, con la partecipazione degli assessori regionali competenti per le funzioni correlate e deve comprendere rappresentanti, territorialmente competenti, dei servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro delle ASL, dell’ARPA, dei settori ispezione del lavoro delle direzioni regionali del lavoro, degli ispettorati regionali dei Vigili del fuoco, delle agenzie territoriali dell’ISPESL, degli uffici periferici dell’INAIL, dell’IPSEMA, dell’INPS, dell’ANCI, dell’Unione province italiane (UPI) e rappresentanti degli uffici di sanità aerea e marittima del Ministero della salute nonché delle autorità marittime portuali ed aeroportuali.
Ai lavori del Comitato partecipano poi 4 rappresentanti dei datori di lavoro e 4 rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello regionale.
Per quanto riguarda la pianificazione e il monitoraggio del coordinamento delle attività di vigilanza, in attuazione degli indirizzi resi a livello nazionale
è previsto che presso ogni Comitato regionale di coordinamento sia istituito un ufficio operativo composto da rappresentanti degli organi di vigilanza deputato a pianificare il coordinamento delle rispettive attività, individuando le priorità a livello territoriale.
Tale ufficio provvede a definire i piani operativi di vigilanza nei quali sono individuati: gli obiettivi specifici, gli ambiti territoriali, i settori produttivi, i tempi, i mezzi e le risorse ordinarie che sono rese sinergicamente disponibili da parte dei vari soggetti pubblici interessati.
Tali piani vengono attuati da organismi provinciali composti dai Servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro delle ASL, Direzione provinciale del lavoro, INAIL, ISPESL, INPS e Comando provinciale dei Vigili del fuoco, e tale attività viene monitorata dai Comitati regionali di coordinamento che forniscono una comunicazione annuale dei risultati ai Ministeri della salute e del lavoro.
Per quanto attiene al monitoraggio e alla raccolta dati (art. 3), si fa riferimento al criterio di delega previsto dalla legge 123/2007 prevedendo che, nell’attesa dei provvedimenti di cui a tale legge delega, i Comitati regionali di coordinamento realizzano iniziative per l’integrazione dei rispettivi archivi informativi.
L’articolo 4 disciplina infine l’esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’art. 4, comma 1, lett. b) della L.123/2007, prevedendo che esso è attuato nei seguenti casi:
a) mancata costituzione del Comitato;
b) reiterata mancata convocazione del Comitato nei termini previsti;
c) inadempimento da parte delle Amministrazioni e degli Enti pubblici componenti il Comitato.
AG