In G.U. la disciplina sanzionatoria in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.158 dell’8 luglio 2016 la Legge 7 luglio 2016, n. 122 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2015-2016” che riporta, all’art. 4 del Capo I, la disciplina sanzionatoria in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele.

LEGGE 7 luglio 2016, n. 122
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.158 del 8-7-2016

Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2015-2016 (16G00134)

Entrata in vigore del provvedimento: 23/07/2016

Capo I
Disposizioni in materia di libera circolazione delle merci

Art. 4

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n.1297/2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele

1. All’articolo 8 del decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 186, dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente:
«2-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 si applica anche alla violazione delle disposizioni di cui all’articolo 1 del regolamento (UE) n. 1297/2014 della Commissione, del 5 dicembre 2014».

Note all’art. 4:

Il testo dell’art. 8 del decreto legislativo n.186/2011 (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio di sostanze e miscele, che modifica ed abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006.) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 2011, n. 266, e’ il seguente:
«Art. 8 (Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 33 e 35 del regolamento in materia di etichettatura e imballaggio). – 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le prescrizioni in materia di etichettatura degli imballaggi previste dall’art. 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza imballaggi contenenti una sostanza o una miscela pericolosa che non ottemperano ovvero ottemperano in modo errato o parziale alle prescrizioni previste dall’art. 35, paragrafi 1 e 2, del regolamento e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro.
2-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 si applica anche alla violazione delle disposizioni di cui all’art. 1 del regolamento (UE) n. 1297/2014 della Commissione, del 5 dicembre 2014.».
– Il testo dell’art. 1 del regolamento (CE) della Commissione n. 1297/2014 (modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele) pubblicato nella G.U.U.E. 6 dicembre 2014, n. L 350, cosi’ recita:
«Art. 1. – Il regolamento (CE) n. 1272/2008 e’ cosi’ modificato:
1) all’art. 35, paragrafo 2, secondo comma, e’aggiunta la frase seguente:
«Se un detergente liquido per bucato destinato ai consumatori, quale definito all’art. 2, paragrafo 1-bis, del regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), e’ contenuto in un imballaggio solubile monouso, si applicano i requisiti aggiuntivi di cui all’allegato II, punto 3.3.
(*) Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti (GU L 104 dell’8.4.2004, pag. 1).»;
2) l’allegato II e’ modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.».

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