LEGGE 29 dicembre 2014, n. 28
Gazzetta Ufficiale 3a Serie speciale Regioni n. 9 del 28/02/2015
Istituzione della Giornata dell’accoglienza.
Art. 1 – Giornata dell’accoglienza
1. La Regione riconosce il 3 ottobre, anniversario della morte di centinaia di migranti nel naufragio avvenuto in prossimità dell’isola di Lampedusa, quale «Giornata dell’accoglienza», al fine di ricordare tutti i migranti morti nel mare Mediterraneo e tutti coloro che offrono accoglienza ai migranti.
2. In occasione della Giornata dell’accoglienza di cui al comma 1, possono essere organizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione, manifestazioni, cerimonie e altre iniziative nonchè momenti di approfondimento e di riflessione, anche nelle scuole di ogni ordine e grado, sui temi dell’accoglienza, dell’immigrazione e dell’integrazione socio-culturale.