dell’11 maggio 2015
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 127/19 del 22.5.2015
che autorizza la Commissione europea a negoziare, a nome dell’Unione europea, gli emendamenti della convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e del protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato d’ozono.
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, e l’articolo 218, paragrafi 3 e 4,
vista la raccomandazione della Commissione europea,
CONSIDERANDO che è opportuno autorizzare la Commissione a negoziare, a nome dell’Unione, gli emendamenti della convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono (1) e del protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono (2),
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Commissione è autorizzata a negoziare, a nome dell’Unione, con riguardo a questioni che rientrano nell’ambito di competenza dell’Unione e in relazione alle quali l’Unione ha adottato norme, gli emendamenti della convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e del protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono durante le conferenze delle parti di tale convenzione e le riunioni delle parti del protocollo nel 2015 e 2016.
Articolo 2
1. I negoziati sono condotti dalla Commissione in consultazione con il comitato speciale nominato dal Consiglio e conformemente alle direttive di negoziato del Consiglio esposte nell’addendum della presente decisione.
2. Il Consiglio può rivedere in ogni momento tali direttive di negoziato. A tal fine, la Commissione riferisce al Consiglio in merito all’esito dei negoziati a seguito di ogni sessione di negoziato e, se del caso, in merito ad eventuali problemi che dovessero sorgere durante i negoziati.
Articolo 3
Nella misura in cui l’oggetto degli emendamenti di cui all’articolo 1 rientra nella competenza concorrente dell’Unione e dei suoi Stati membri, la Commissione e gli Stati membri sono chiamati a collaborare strettamente nel corso dei negoziati al fine di veicolare a livello internazionale una posizione comune dell’Unione e dei suoi Stati membri.
Articolo 4
La Commissione è destinataria della presente decisione.