In vigore la legge sul federalismo fiscale.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6 maggio 2009 è pubblicata la Legge 5 maggio 2009,n. 42 recante “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione”.

E’ in vigore dal 21 maggio scorso la “legge sul federalismo”. Approvata in via definitiva il 29 aprile scorso nell’Aula del Senato con 154 voti a favore, 6 contrari e 87 astenuti.

Fortemente voluta dalla Lega Nord, la legge è tutta improntata sul principio di un fisco pensato per le autonomie territoriali, che, per far fronte alle proprie spese, dovranno contare sui tributi effettivamente riscossi nelle proprie aree. Quindi, le risorse resteranno nei territori dove vengono prodotte e da dove provengono ed i più virtuosi avranno automaticamente più soldi da spendere, perché la legge prevede un sistema di “premi” per gli enti che daranno prova di essere migliori e, viceversa, sanzioni per quelli che si dimostreranno peggiori.

E’previsto, in ogni caso, un livello minimo per il gettito fiscale delle Regioni, calcolato per coprire interamente i costi standardizzati, ed un trasferimento dal fondo perequativo, finanziato attraverso la compartecipazione dell’IVA, a beneficio di quelle Regioni che non riusciranno a raggiungere tale soglia. Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane dovranno garantire una serie di attività, di cui alcune saranno considerate fondamentali per la cittadinanza e, quindi, irrinunciabili.

Un altro punto nodale della legge è l’attribuzione di un proprio patrimonio a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, ma solo fissato attraverso principi generali, poiché sarà il governo che, entro due anni dal 21 maggio 2009, dovrà emanare uno o più decreti legislativi che attuino l’articolo 119 della Costituzione sull’autonomia finanziaria degli enti locali.

La legge contiene anche importanti novità sull’istituzione di otto “Città Metropolitane” (Milano, Torino, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria) e del nuovo ente territoriale “Roma Capitale”, che sostituirà l’attuale Comune. In particolare, fino all’attuazione della disciplina delle città metropolitane, un articolo ad hoc detta alcune norme transitorie sull’ordinamento, anche finanziario di “Roma Capitale”. L’articolo in questione, cioè il ventiquattresimo, ne individua i confini, facendoli coincidere con quelli dell’attuale comune di Roma, e conferisce alla capitale italiana una speciale autonomia, statutaria, amministrativa e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla Costituzione. Sono ampliate anche le funzioni amministrative di Roma con un ventaglio di nove prerogative.

Infine, per vigilare sui decreti attuativi della delega, è istituita un’apposita commissione bicamerale, con poteri di indirizzo e controllo; mentre per l’attuazione del federalismo fiscale sono istituite due commissioni, quella parlamentare (composta di quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera, su designazione dei gruppi parlamentari, in modo da rispecchiare la proporzione) e quella tecnica paritetica, presso il Ministero dell’economia e delle finanze (formata da quindici componenti scelti tra tecnici dello Stato e quindici tecnici degli enti territoriali).

(LG-FF)

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