Inail, circolare relativa all’obbligo di comunicazione degli infortuni che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno

A partire da oggi, 12 ottobre 2017, tutti i datori di lavoro hanno l’obbligo di comunicare in via telematica all’Inail, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento. Con la circolare n. 42 del 12 ottobre 2017, l’Inail fornisce le prime prime istruzioni operative.

Con la circolare n. 42 del 12 ottobre 2017, l’Inail fornisce le prime prime istruzioni operative per la comunicazione di infortunio, a fini statistici e informativi, degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento.

L’art. 3, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 ha modificato l’articolo 18, comma 1–bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni.

A seguito della nuova formulazione, tutti i datori di lavoro, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri Enti o con polizze private, nonché i soggetti abilitati a intermediazione, a decorrere dal 12 ottobre 2017 avranno l’obbligo di comunicare in via telematica all’Inail, (…) nonché per loro tramite al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento (…).[…]

Fonte: INAIL

Approfondimenti

Precedente

Prossimo