I datori di lavoro, anche artigiani, che intendono impiegare:
– collaboratori e coadiuvanti delle imprese familiari
– coadiuvanti delle imprese commerciali
– soci lavoratori di attività commerciale e di imprese in forma societaria
sono tenuti, prima dell’inizio del rapporto di lavoro, alla denuncia nominativa all’INAIL, qualora gli stessi rapporti di lavoro non siano oggetto della comunicazione preventiva di cui all’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510.
Al momento la denuncia nominativa può essere presentata a mezzo fax al numero verde 800.657.657 utilizzando il modello disponibile sul sito www.inail.it.
In tempi brevi sarà possibile effettuare la denuncia anche per via telematica.
L’obbligo della denuncia nominativa decorre dal 18 agosto 2008 (DM 9 luglio 2008).
(RMP)