INAIL: entro il 20 agosto i pagamenti in scadenza dal 1 al 20.8.2011

Il sito INAIL ricorda che il D.P.C.M. del 12 maggio 20111, all’art. 3, comma 1, prevede la possibilità di effettuare entro il 20 agosto 2011 il versamento delle somme di cui agli artt. 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo n. 241/1997, aventi scadenza compresa tra il giorno 1 ed il giorno 20 del mese di agosto 2011, senza alcuna maggiorazione.

Il sito INAIL ricorda che il D.P.C.M. del 12 maggio 20111, all’art. 3, comma 1, prevede la possibilità di effettuare entro il 20 agosto 2011 il versamento delle somme di cui agli artt. 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo n. 241/1997, aventi scadenza compresa tra il giorno 1 ed il giorno 20 del mese di agosto 2011, senza alcuna maggiorazione.

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Direzione Centrale Rischi – Ufficio Entrate

Prot. 3698 del 18.5.2011

Alle Strutture Centrali e Territoriali

Oggetto: Differimento dei termini dei versamenti da effetture nel mese di agosto 2011.

Si comunica che il D.P.C.M. del 12 maggio 20111, all’art. 3, comma 1, prevede la possibilità di effettuare entro il 20 agosto 2011 il versamento delle somme di cui agli artt. 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo n. 241/1997, aventi scadenza compresa tra il giorno 1 ed il giorno 20 del mese di agosto 2011, senza alcuna maggiorazione.

Si precisa, in proposito, che la proroga al 20 agosto 2011 riguarda i premi assicurativi dovuti ai sensi del T.U. approvato con D.P.R. n. 1124/1965, i versamenti rateali nonché le sanzioni, gli interessi ed altri titoli, di qualsiasi natura, scadenti nel periodo sopra indicato.

Il Direttore Centrale
F.to Ing. Ester Rotoli

Note: pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2011.

(LP)

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