INAIL: la Determina del Presidente n. 13 del 21 gennaio 2015 regolamenta la disciplina dell’istituto dell’accesso civico

Le istanze dovranno essere inviate al responsabile della trasparenza, potranno essere inoltrate da singoli o da associazioni e otterranno una risposta entro 30 giorni.

Regolamento per la disciplina dell’istituto dell’accesso civico ai sensi dell’art. 5 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

IL PRESIDENTE

visto il Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni;
visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 367;
visto l’art 7 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122;
visto il D.P.R del 12 maggio 2012 di nomina a Presidente dell’Istituto;
visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali in materia di
organizzazione del lavoro alle dipendenze di Amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;
vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive
modificazioni;
visto il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni;
visto il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” e successive modificazioni;
vista la Legge 6 novembre 2012, n.190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” e successive modificazioni;
visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e, in particolare, l’art. 5, che ha introdotto nell’ordinamento il cd. “dirittoall’accesso civico”;
vista la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica del 19 luglio 2013, n. 2 “D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione della trasparenza”;
vista la delibera Civit (ora Anac) n. 50/2013, la quale prevede, tra l’altro, che “le
amministrazioni sono tenute ad adottare autonomamente le misure organizzative
necessarie al fine di assicurare l’efficacia” dell’istituto giuridico dell’accesso civico;
visto il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera Civit (ora Anac) n.72/2013;
vista la propria determinazione n. 65 del 11 marzo 2014, con la quale è stato adottato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2014-2016, comprensivo del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, nel cui ambito, tra le misure programmate, è previsto che “nel corso del triennio 2014-2016, l’Amministrazione adotterà uno specifico regolamento disciplinante l’accesso civico ed il potere sostitutivo in caso di inerzia del Responsabile”;
visti la relazione del Direttore Generale in data 5 gennaio 2014 e lo schema di
“Regolamento” ivi allegato,

DETERMINA

di approvare il “Regolamento per la disciplina dell’istituto dell’accesso civico ai sensi dell’art. 5 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33” che, allegato, costituisce parte integrante della presente determinazione.

f.to Prof. Massimo DE FELICE

Fonte: INAIL

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